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Il Tribunale di Milano, con sentenza in data 24.10.2022 (Giudice dott. Pietro Paolo Pisani . N. R.G. 2021/42512) si è pronunciato sull’impugnazione di una delibera condominiale, in cui veniva contestata la mancata specifica indicazione dei votanti.

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In particolare, con ricorso formulato ai sensi dell’art.702 bis c.p.c., parte ricorrente, assistita dall’avv. Ruggero Armani del Foro di Milano, ha impugnato la delibera del Condominio convenuto di via Pascoli 2 in Cassina de’ Pecchi dell’1/6/2021, con riferimento ai suoi punti 1, 2, 3 e 4 contestandone la legittimità per vari motivi formali specifici, tra cui la mancata indicazione dei votanti, dei millesimi, e in definitiva delle maggioranze che avevano approvato le deliberazioni. Per l’effetto ha chiesto dichiararsi nulle e/o annullare tutte le delibere impugnate, con vittoria di spese e competenze di giudizio.

Non si costituiva il Condominio resistente seppure ritualmente citato in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.

In primo luogo, il Giudice ha ritenuto corretta la formulazione della domanda ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. , che è sostanzialmente un procedimento più semplice e snello di quello ordinario, ammissibile quando, come nel caso in questione, l’accertamento di quanto dedotto ed eccepito dalle parti non richiede una più approfondita istruzione, per la quale è stata sufficiente la documentazione prodotta in giudizio.

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Vediamo i punti oggetto delle contestazioni del condomino impugnante.

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Nella delibera dell’1/6/2021, il Condominio deliberava sui seguenti punti:

  • punto 1) approvazione bilancio di esercizio 2019 e 2020; punto 2) approvazione bilancio di preventivo 2021 e riparto;
  • punto 3) approvazione bilancio di previsione per la gestione debiti; punto 4) nomina amministratore pro tempore.

Per tutti questi punti il ricorrente ha eccepito che il verbale assembleare non reca indicazioni di quali siano le maggioranze con le quali sono state assunte le singole delibere.

Leggiamo il verbale assembleare:

  • con riferimento al punto 1 all’ordine del giorno relativo ai bilanci di esercizio 2019, 2020 e riparti è riportato soltanto che “i bilanci e dei loro rispettivi ritratti sono approvati a maggioranza dei presenti”;
  • relativamente al punto 2 in tema di esame del bilancio di previsione gestione debitoria, al punto 3 relativo al conferimento di mandato amministrazione pro tempore ed al punto 4 relativo al bilancio di previsione 2021, non si rinviene alcuna indicazione di votazione e il verbale si limita a riportare la decisione assembleare.

In altre parole, non è dato rinvenire nel verbale alcuna indicazione da cui ricavare chi siano i condomini che hanno approvato le delibere, di quanti millesimi sono titolari, quali maggioranze si siano espresse a favore delle delibere impugnate.

Il Tribunale ha ritenuto pienamente fondati i motivi di impugnazione, motivando come segue:

Come è noto la Cassazione ha specificato da tempo, (cfr. Cass. Sentenza n.24132/2009), che “Il verbale dell’assemblea condominiale rappresenta la descrizione di quanto è avvenuto in una determinata riunione e da esso devono risultare tutte le condizioni di validità della deliberazione, senza incertezze o dubbi, non essendo consentito fare ricorso a presunzioni per colmarne le lacune. Il verbale deve pertanto contenere l’elenco nominativo dei partecipanti intervenuti di persona o per delega, indicando i nomi dei condomini assenzienti e di quelli dissenzienti, con i rispettivi valori millesimali, perché tale individuazione è indispensabile per la verifica della esistenza dei quorum prescritti dall’art. 1136 c.c.. In questo senso è orientata la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha affermato: (a) che non è conforme alla disciplina indicata omettere di riprodurre nel verbale l’indicazione nominativa dei singoli condomini favorevoli e contrari e le loro quote di partecipazione al condominio, limitandosi a prendere atto del risultato della votazione, in concreto espresso con la locuzione “l’assemblea, a maggioranza, ha deliberato” (Sez. 2^, 19 ottobre 1998, n. 10329; Sez. 2^, 29 gennaio 1999, n. 810); (b) che la mancata verbalizzazione del numero dei condomini votanti a favore o contro la delibera approvata, oltre che dei millesimi da ciascuno di essi rappresentati, invalida la delibera stessa, impedendo il controllo sulla sussistenza di una delle maggioranze richieste dall’art. 1136 c.c., ne’ potendo essere attribuita efficacia sanante alla mancata contestazione, in sede di assemblea, della inesistenza di tale quorum da parte del condomino dissenziente, a carico del quale non è stabilito, al riguardo, alcun onere a pena di decadenza (Sez. 2^, 22 gennaio 2000, n. 697); (c) che è annullabile la delibera il cui verbale contenga omissioni relative alla individuazione dei singoli condomini assenzienti o dissenzienti o al valore delle rispettive quote (Sez. Un., 7 marzo 2005, n. 4806)”.

Ciò posto quindi il verbale assembleare condominiale in esame doveva, in ogni caso, contenere l’indicazione che sia avvenuta una votazione sullo specifico punto dell’odg, i nomi ed i valori millesimali dei condomini che si sarebbero espressi a favore o contro la proposta in esame, oppure che questi elementi siano ricavabili dal contesto della delibera presa con riferimento ai punti oggetto di impugnativa.

Invece, per ognuna delle delibere prese nel corso dell’assemblea dell’1/6/2021 non è dato sapere, neppure per relationem con altri elementi intrinseci al verbale assembleare, se vi sia stata una votazione e nel caso vi fosse stata, chi abbia partecipato a emetterla e quale sia stata la sua espressione di voto e, in definitiva, quali siano state le eventuali maggioranze favorevoli alle delibere (cfr.: Cass. civ. Sez. II, 31/03/2015, n. 6552; Cass. Civ. n. 18192 del 10/08/2009; Cass. Civ. n. 24132 del 13/11/2009).

Per tali ragioni, il Tribunale ha ritenuto illegittima la delibera impugnata sotto il profilo dell’annullabilità, riportandosi alle decisioni sul punto della Suprema Corte (Corte di Cassazione Sezioni Unite sent. n. 4806 del 7.3.2005; Corte di Cassazione Sezioni Unite sent. n. 9839 del 14.4.2021).

Faranno bene gli Amministratori di Condominio a prestare attenzione nelle verbalizzazioni delle decisioni assunte dall’assemblea, dovendosi ricordare di indicare sempre, meglio con indicazione nominativa, le espressioni di voto dei condomini.

Ne consegue che la doglianza è fondata sul punto e che la delibera impugnata è illegittima rilevandone il vizio sotto il profilo della sua annullabilità (Corte di Cassazione Sezioni Unite sent. n. 4806 del 7.3.2005; Corte di Cassazione Sezioni Unite sent. n. 9839 del 14.4.2021).
Con assorbimento di ogni altra domanda ed eccezione in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008).

Le spese e competenze del presente giudizio e quelle di mediazione, tenuto conto dell’esito del giudizio, seguono la soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c., e vanno poste a favore della parte attrice ed a carico del convenuto Condominio e vengono liquidate come in dispositivo, determinandole sulla scorta dei parametri dettati del D.M. Giustizia n°55 del 10/03/2014, in considerazione del valore della domanda.