Se il primo principio cui deve attenersi l’Amministratore nella redazione del rendiconto è che la contabilità deve essere idonea a rendere intellegibili ai condòmini le voci di entrata e di uscita, con le relative quote di ripartizione, il secondo principio da tenere in considerazione è quello della rappresentazione veritiera e corretta dei dati contabili.
Rendiconto condominiale inveritiero
Se il rendiconto non è veritiero – perché, ad esempio esclude delle entrate che vi sono state – la lesione della sfera patrimoniale del singolo condomino non può essere sanata dall’eventuale approvazione dell’Assemblea del Condominio.
Con la conseguenza che, mentre un rendiconto non veritiero è affetto da nullità assoluta – che si trasmette necessariamente alla delibera assembleare che lo approva – un rendiconto semplicemente mal redatto – che tuttavia non comporti una alterazione della situazione patrimoniale del Condomino – è annullabile, se impugnato nel termine decadenziale dei 30 giorni di cui all’art. 1137 c.c..
Secondo la Suprema corte (27 gennaio 1988, n. 731), la delibera assembleare che approvi un rendiconto non veritiero, in relazione ai debiti del Condominio, può essere annullata per eccesso di potere. Non solo. Secondo la Corte d’appello di Milano (sentenza del 20 maggio 1992), un rendiconto non veritiero è addirittura affetto da nullità assoluta, mentre un rendiconto mal redatto, contenente imprecisioni anche di natura formale, nel caso in cui venga approvato dall’Assemblea, è solo annullabile, e quindi impugnabile entro 30 giorni, a norma dell’articolo 1137 del Codice civile.

Quindi, se sussiste la mancata dimostrazione delle spese con l’indicazione dei documenti attestanti i consumi effettivi, questa è causa di nullità della delibera (per appronfondire: Nullità delibere condominiali).
In tal senso si vedano: Cass. civ. II n. 9099/2000; Cass. civ. II n. 3747/1994:
“A seguito di richiesta dell’istante l’Amministratore non ha fornito la totalità dei documenti giustificativi delle spese che sono stati consegnati in maniera confusionaria e in minor misura rispetto a quelli necessari come da indicazioni nel bilancio delle spese effettuate. Per cui molte spese mancano del tutto di giustificativi. Tale vizio comporta la nullità assoluta della delibera impugnata. Infatti, il mandatario deve fornire la prova, attraverso i corrispondenti documenti giustificativi, non solo della qualità e quantità dei frutti percetti ma anche di tutti gli elementi di fatto che consentono di individuare e vagliare le modalità con cui l’incarico sia stato eseguito e di stabilire se l’operato di chi rende il conto sia adeguato a criteri di buona amministrazione”.