LA RIFORMA DEL CONDOMINIO HA INTRODOTTO IL REGISTRO DELL’ANAGRAFE CONDOMINIALE.
La disciplina è estremamente sintetica e contenuta in una sola norma; essa stabilisce che l’Amministratore deve predisporre e mantenere aggiornato il Registro dell’anagrafe condominiale. Il Registro deve riportare le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali (per esempio gli usufruttuari) e di diritti personali di godimento (per esempio inquilini e comodatari), comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, e i dati catastali di ciascuna unità immobiliare.
.
QUAL È LO SCOPO DEL REGISTRO DI ANAGRAFE CONDOMINIALE?
La funzione dell’anagrafe condominiale è di consentire all’Amministratore di svolgere più celermente i propri compiti, specie quando riguardano l’individuazione dei singoli condòmini: si pensi al recapito dei solleciti di pagamento per il versamento delle quote condominiali o alle comunicazioni in ordine agli avvisi di convocazione dell’assemblea. Dunque, con la tenuta dell’anagrafe, l’Amministratore non svolge alcuna funzione di controllo e di indagine, né ha il dovere di comunicare alle autorità eventuali illeciti sospetti (per esempio un contratto di affitto non registrato, dei lavori interni privi di licenza edilizia ecc.). Tanto è vero che l’Amministratore è sì tenuto a chiedere i dati ai condòmini, ma questi possono anche “autocertificarli” senza dover necessariamente produrre documenti che provino le loro affermazioni.
QUALI SONO, IN CONCRETO, GLI ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AMMINISTRATORE?
Per prassi, l’Amministratore di Condominio inoltra a ogni singolo condomino una scheda da restituire compilata, nella quale vengono richiesti i dati necessari, da riportare nel Registro.
Quali sono i dati da riportare nel Registro di anagrafe condominiale?
.
L’anagrafe condominiale deve contenere le informazioni relative ai condòmini e ai rispettivi appartamenti. In particolare, l’Amministratore è tenuto a inserire nell’anagrafe condominiale i seguenti dati:
- le generalità (nome, cognome, codice fiscale, residenza o domicilio) di chi vive nell’appartamento: questi potrebbe essere, per esempio, il proprietario dell’immobile, l’affittuario, l’usufruttuario, l’ex moglie che ha ottenuto dal giudice il diritto di abitare la casa coniugale, la moglie rimasta vedova alla morte del titolare dell’appartamento, il comodatario (ossia colui che ha avuto in prestito, a titolo gratuito, l’uso dell’abitazione) ecc.;
- dati catastali di ciascuna unità immobiliare: la sezione urbana, il foglio, la particella, il subalterno e il Comune;
- ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio.
I condòmini devono comunicare, in forma scritta, ogni variazione dei dati all’Amministratore entro sessanta giorni. Così, per esempio esempio, se viene venduto l’appartamento o viene dato in affitto a un’altra persona è necessario informarne l’Amministratore; entro sessanta giorni devono anche essere comunicati i dati della registrazione del contratto di locazione.
COSA DEVE FARE L’AMMINISTRATORE SE IL CONDOMINO NON FORNISCE I DATI RICHIESTI?
L’Amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, ha il dovere di chiedere agli inadempienti con lettera raccomandata le informazioni necessarie. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore deve acquisire diversamente le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili; a tal fine potrebbe incaricare un visurista per quanto attiene agli estremi catastali dell’appartamento o un’agenzia investigativa.
L’Amministratore del Supercondominio potrà inoltre, in alternativa al procedimento descritto dall’art.1130 c.c., richiedere i dati per il Registro dell’anagrafe direttamente agli Amministratori dei singoli Condomini, che saranno tenuti a consegnarli, dovendosi tale consegna ritenere come atto eseguito nell’interesse dei propri amministrati.