L’articolo 71 bis delle Disposizioni per l’attuazione al Codice Civile, a seguito della Riforma, detta i requisiti per rivestire tale ruolo.
.I REQUISITI NECESSARI PER SVOLGERE IL RUOLO DI AMMINISTRATORENello specifico, possono svolgere l’incarico di Amministratore coloro:
I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l’Amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile.Possono svolgere l’incarico di Amministratore di condominio anche società di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei quali la società presta i servizi.LE DIVERSE CATEGORIE DI AMMINISTRATORE
La norma crea una prima differenziazione tra l’Amministratore professionista e l’Amministratore scelto tra i condomini dello stabile.Osserviamo più da vicino queste due categorie in cui viene diviso l’universo degli amministratori di condominio.L’assenza di precedenti penali nei delitti citati dall’art. 71 disp. att. c.c. è comune all’Amministratore professionista e a quello scelto tra i condomini; le competenze delle due figure sono identiche; medesime anche le maggioranze idonee per la nomina e/o la revoca; le notevoli responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo non si attenuano se l’Amministratore è scelto tra i condomini dello stabile.Di fatto il requisito del titolo di studio minimo e delle specifiche competenze in materia, acquisite con formazione sia iniziale che periodica, si annulla quando l’Amministratore è interno. Ossia scelto tra i condomini dello stabile.
Che la residenza nel fabbricato conferisca da sola quelle conoscenze e competenze che, soprattutto dopo la riforma, devono caratterizzare la figura dell’Amministratore, non pare sostenibile né logicamente, né giuridicamente.In ogni caso la definizione qui analizzata consente di proporre alcune precisazioni.Nel sistema attuale i soggetti con i requisiti di cui all’art. 71 bis disposizione di Attuazione al Codice Civile possono amministrare condomini.Se esterni al fabbricato si devono aggiungere agli indicati requisiti alcune ulteriori prerogative, riferite a un titolo di studio iniziale e alla partecipazione ad un corso di formazione iniziale e a corsi di aggiornamento professionale.
Non esiste alcun albo che censisce i soggetti che svolgono questa attività in modo continuativo in fabbricati in cui non sono condomini.
Tra l’altro questa attività è svolte regolarmente da soggetti iscritti in altri albi professionali (avvocati, commercialisti, geometri, ingegneri, ecc..).
Nel nostro ordinamento non esiste alcuna norma che impedisca a un professionista ordinistico di amministrare un condominio dove non sia condomino.
Gli amministratori di condominio professionisti sono riuniti in associazioni rappresentative, di cui alcune dotate di specifici requisiti, inserite nell’elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo ex articolo due comma sette Legge 4 -2013.Per coloro i quali amministrano condomini in modo professionale e continuativo, come per altri professionisti ordinistici che amministrano condomini anche saltuariamente, fermi restando gli adempimenti formativi, non vi sono obblighi di iscrizione alle associazioni professionali di cui alla legge 4/2013.