Una società come Amministratore

Con la Riforma del Condominio si è introdotta espressamente la possibilità che l’incarico di Amministratore possa essere svolto anche da Società.
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QUALI SOCIETÀ POSSONO SVOLGERE IL RUOLO DI AMMINISTRATORE?

Queste potranno essere costituite secondo le varie tipologie previste dal Titolo quinto del Libro quinto del codice civile, potrà perciò trattarsi di Società di persone (società semplici, società in nome collettivo o in accomandita semplice) oppure di Società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata).

In questo precedente articolo “Chi può essere nominato Rappresentante nel Supercondominio? ricordiamo i due ruoli del Rappresentante e  dell’Amministratore di un Condominio.

L’articolo 71 bis disp. Att. C.c., dopo aver citato le forme societarie ammesse, prosegue dicendo che, nel caso di nomina di società, i requisiti previsti per l’Amministratore persona fisica dovranno essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei quali la società presta i servizi.

QUALI REQUISTI DEVE AVERE UNA SOCIETÀ PER ESSERE “AMMINISTRATORE”?

In altri termini, per una società che voglia svolgere attività di Amministrazione di Condominio, il possesso dei requisiti di legge dovrà essere in capo a tre figure principali: soci con responsabilità illimitata, amministratori e dipendenti incaricati allo svolgimento “concreto” delle attribuzioni previste dalla disciplina per l’Amministratore di Condominio.