Procedura nomina del Rappresentante

Abbiamo già esaminato le criticità presenti nel procedimento di nomina del Rappresentante; ci limiteremo – quindi – a richiamare l’articolata procedura prevista dall’art. 67 disp. Att. C.c.
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La procedura attuale è la seguente:

  • 1. Il Rappresentante deve essere nominato con la maggioranza di cui all’art. 1136 quinto comma c.c., cioè la maggioranza di un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell’edificio (la stessa prevista per le innovazioni).
  • 2. Nel caso in cui la maggioranza non si formi per qualsiasi motivo, ciascun partecipante può chiedere che l’Autorità Giudiziaria nomini il Rappresentante del proprio condominio. Troverà quindi applicazione l’ultimo comma dell’articolo 1105 del codice civile, il quale consente di ricorrere al procedimento di Volontaria Giurisdizione presso il Tribunale.
  • 3. Qualora, invece, uno o più dei condomini interessati non abbia nominato il proprio Rappresentante né nessuno abbia fatto ricorso all’Autorità Giudiziaria, è necessario che uno dei rappresentanti già nominati (sia dall’assemblea di un altro condominio sia, in sua sostituzione, dall’Autorità Giudiziaria) invii una diffida affinchè si proceda alla nomina.
  • 4. La diffida dovrà essere inviata all’Amministratore o, in sua mancanza, a tutti i condomini. La diffida deve contenere un termine che il legislatore definisce “congruo” affinchè il condominio inadempiente provveda alla nomina. Al ricevimento della diffida, l’Amministratore del condominio inadempiente, deve convocare l’assemblea.

Delle difficoltà applicative di tale procedimento abbiamo già parlato.

Vale la pena aggiungere un quesito.
Cosa succede nell’ipotesi in cui la nomina di un Rappresentante avvenga con una maggioranza inferiore a quella di legge?

Il vizio potra certamente essere fatto valere da un condomino dell’edificio che ha effettuato la nomina, che avrà titolo per impugnare la delibera.

Lo stesso vizio potrà essere fatto valere da un altro Rappresentante in sede assembleare, o da un condomino di altro edificio appartenente al Supercondominio?