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Proseguiamo l’esame dell’art. 1130 bis nella parte in cui si occupa dei poteri di controllo da parte dei condòmini.
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Il testo recita:
“L’Assemblea condominiale può, in qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del Condominio. La deliberazione è assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell’Amministratore e la relativa spesa è ripartita fra tutti i condòmini sulla base dei millesimi di proprietà. I condòmini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo e estrarne copia a proprie spese. Le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione. L’Assemblea può anche nominare, oltre all’Amministratore, un Consiglio di Condominio composto da almeno tre condòmini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari. Il Consiglio ha funzioni consultive e di controllo”.
La disposizione citata prevede dunque tre strumenti di controllo a disposizione dei condomini:
Per completare l’elencazione delle novità imposte dalla Legge di Riforma in punto di gestione condominiale, sia sotto l’aspetto di obblighi imposti all’Amministratore sia sotto l’aspetto di diritti dei condomini sul controllo della gestione, ricordiamo:
Si tratta di risposte da parte del Legislatore a esigenze di trasparenza nel rapporto tra Amministratore e condomini, basata sulla verificabilità dell’operato contabile del primo da parte dei secondi.
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