Impugnazione delle delibere

Come già esaminato in precedenza, il Supercondominio è un ente separato, distinto e autonomo rispetto ai singoli Condomini che lo compongono.
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L’IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERE DELL’ASSEMBLEA TOTALITARIA: ECCO COSA SUCCEDE

Tale principio è di semplice applicazione nell’ipotesi di Assemblea totalitaria, in cui si applicheranno le norme sull’impugnazione delle delibere dell’assemblea vigenti per il Condominio. Quindi, secondo l’art. 1137 comma 2 c.c., la delibera viziata potrà essere impugnata, oltre che dal dissenziente e dall’assente, anche dal condomino che si sia astenuto dal manifestare il proprio voto a favore o contro la delibera.

La legittimazione attiva dell’azione spetta al singolo condomino, che – nell’Assemblea totalitaria – ha diritto alla partecipazione diretta e personale all’Assemblea. Il termine perentorio per adire l’Autorità giudiziaria è di trenta giorni, termine che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti e gli astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti. Si rammenta l’obbligo del preventivo esperimento della procedura di mediazione.

Nessun ruolo compete né all’Amministratore né all’Assemblea del singolo Condominio.

COME AVVIENE L’IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERE DELL’ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI?

Più problematica appare la disciplina dell’impugnazione delle delibere assunte dall’Assemblea dei Rappresentanti.

I quesiti che si pongono sono diversi; dalla legittimazione all’impugnazione (chi impugna: il Rappresentante, il singolo condomino oppure il singolo Condominio?), alla decorrenza del termine per l’azione (i trenta giorni decorrono dall’Assemblea, ovvero da quando il Rappresentante porta a conoscenza della deliberazione l’Amministratore del singolo Condominio, o da quando l’Amministratore del singolo Condominio porta a conoscenza del verbale il condomino?).

Vediamo le risposte dei principali interpreti.

Innanzitutto, il Rappresentante non ha poteri di impugnativa contro le delibere assunte dal Supercondominio. La legittimazione all’impugnativa della delibera spetta sempre e unicamente a tutti i singoli condòmini e non può intendersi trasferita con la delega conferita al Rappresentante, che si limita al potere di partecipazione. Si esclude, quindi, qualsiasi potere di impugnativa al Rappresentante e al singolo Condominio. In applicazione dei principi generali in tema di impugnazione delle delibere assembleari, presupposto perché il singolo condomino possa contestare in sede giudiziaria una decisione dell’Assemblea dei Rappresentanti, è che il Rappresentante abbia espresso voto contrario o si sia astenuto sul punto in contestazione, ovvero sia stato assente alla riunione assembleare.

Il problema successivo – diremmo quello più delicato – è la decorrenza del termine perentorio di trenta giorni per l’impugnazione.

L’interpretazione prevalente, e più aderente ai principi dettati sul punto, ritiene che il termine per l’impugnativa, in caso di voto contrario o di astensione del Rappresentante, decorra dal giorno dell’Assemblea del Supercondominio. Lo schema di comportamento dovrebbe essere il seguente: il Rappresentante, all’esito dell’Assemblea, deve informare l’Amministratore, che a sua volta dovrà informare i condòmini. Il tutto in tempi strettissimi, che non permettono di utilizzare appieno i trenta giorni previsti, in quanto il termine decorre non dall’effettiva conoscenza ma dal giorno dell’Assemblea.

Se, invece, il Rappresentante non interviene all’Assemblea, si ritiene che il termine decorra dal momento in cui il singolo partecipante riceve copia del verbale, da chiunque sia inviato (Amministratore del Supercondominio o Rappresentante e/o Amministratore del singolo Condominio).

Nell’ipotesi, invece, di nullità della delibera assembleare, l’impugnazione potrà essere effettuata in qualunque momento, a prescindere dal voto espresso dal Rappresentante.

Si allega un fac simile di atto di impugnazione di una delibera del Supercondomino: DOWNLOAD FAC SIMILE – ATTO DI IMPUGNAZIONE