INDICE CONTENUTI
1. Introduzione
2. Il caso concreto: dal monitorio alla revoca
3. La decisione: parziarietà operativa e sequenza dell’escussione
4. Clausole contrattuali e autonomia negoziale
5. Legittimazione e fase esecutiva: dove passa davvero il confine
6. Le difese tecniche dei morosi: onere di allegazione e prova
7. Il dispositivo: conseguenze pratiche della sentenza n. 2861/2026
8. Cosa cambia (e cosa resta) per amministratori, imprese e singoli
9. Una bussola operativa, in tre mosse
10. Conclusioni
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Lavori straordinari e morosità: prima si escutono i morosi, poi (eventualmente) gli adempienti. La sentenza del Tribunale di Salerno n. 2861/2026 rimette in fila titolo, parziarietà ed esecuzione.
Introduzione
Quando i lavori straordinari sono eseguiti e il saldo non è ancora arrivato all’impresa, la domanda è sempre la stessa: chi paga, e in che ordine? La sentenza Tribunale di Salerno, sez. II civile, n. 2861 dell’8 maggio 2026, affronta il caso classico – decreto ingiuntivo dell’appaltatore contro il condominio, opposizione del condominio, chiamata in causa dei morosi – e rimette con chiarezza le cose al loro posto: titolo contro il condominio sì, ma l’esecuzione segue l’ordine legale fissato dall’art. 63 disp. att. c.c. e dal principio di parziarietà. Prima si escutono i morosi individuati; i condomini in regola entrano in scena solo in via sussidiaria e sempre pro quota.

Il caso concreto: dal monitorio alla revoca
L’impresa, a saldo di lavori straordinari, ottiene decreto ingiuntivo contro il condominio per 15.465,44 euro, oltre accessori (fatture n. 26 e 27 dell’1.3.2017).
- Il condominio propone opposizione, richiama l’art. 63 disp. att. c.c. e chiede la chiamata in causa dei condomini morosi già individuati; nel frattempo alcuni pagamenti riducono l’esposizione.
- In giudizio si consolidano tre dati: a) i morosi sono stati identificati e sono in causa; b) sono intervenuti versamenti parziali (4.200,46 euro e 2.887,39 euro); c) il residuo non contestato dall’impresa è 8.377,59 euro.
- Alcuni chiamati eccepiscono vizi esecutivi delle opere, ma l’eccezione resta generica e non quantificata: manca una CTU, la prova orale non regge; la CTP indica difetti ma senza misura né precisa riconducibilità all’appaltatore.
La decisione: parziarietà operativa e sequenza dell’escussione
Con la sentenza n. 2861/2026 il Tribunale:
- accoglie l’opposizione del condominio e revoca il decreto ingiuntivo;
- condanna i soli condomini morosi, ciascuno per l’importo di rispettiva spettanza, al pagamento in favore dell’impresa del residuo di 8.377,59 euro.
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Il cuore motivazionale è netto e merita di essere citato: il creditore “può agire contro il condominio, ma l’esecuzione deve seguire l’ordine: prima i morosi, poi i condomini in regola (cd. parziarietà delle obbligazioni)”. La responsabilità del singolo partecipante resta confinata alla propria quota millesimale. Questo è l’effetto congiunto della natura parziaria del debito condominiale e del beneficio di preventiva escussione codificato dall’art. 63, secondo comma, disp. att. c.c..
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Clausole contrattuali e autonomia negoziale
La decisione richiama un’evoluzione di legittimità importante: Cass. civ., sez. II, 16 luglio 2024, n. 19532 ammette che, in deroga alla prassi, le parti possano inserire una clausola che obblighi l’appaltatore a procedere esclusivamente contro i morosi. È un’opzione di autonomia negoziale che, se ben scritta, sposta in radice la traiettoria dell’azione. Nel caso deciso a Salerno, quella clausola non c’era; dunque opera il regime legale di cui all’art. 63 disp. att. c.c. e il giudice lo applica in modo lineare: revoca del monitorio contro il condominio, condanna dei morosi ciascuno pro quota.
Legittimazione e fase esecutiva: dove passa davvero il confine
La sentenza salernitana conferma una distinzione spesso fraintesa:
- Formazione del titolo: l’impresa può chiedere e ottenere un titolo contro il condominio;
- Esecuzione: una volta munita di titolo, l’impresa deve rispettare la sequenza legale—prima aggredisce i beni dei condomini morosi (individuati), poi, solo se l’escussione è infruttuosa, può rivolgersi ai condomini in regola e sempre nei ristretti limiti della loro quota.
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Il Tribunale di Salerno n. 2861/2026 prende posizione anche su un punto pratico decisivo: il pignoramento del conto corrente condominiale. Se sul conto affluiscono somme versate anche dagli adempienti, l’impresa non può “saltare” l’escussione dei morosi e aggredire direttamente il rapporto bancario del condominio; la preventiva escussione rimane il passaggio dovuto, a tutela di chi ha già pagato. Il messaggio è operativo: il conto non è scorciatoia per riversare sugli in regola l’insoluto altrui.
Le difese tecniche dei morosi: onere di allegazione e prova
La sentenza n. 2861/2026 è altrettanto chiara sull’eccezione di cattiva esecuzione:
- non basta evocare genericamente difetti;
- occorre quantificazione e riferibilità causale precisa all’appaltatore;
- in mancanza di CTU o di prova orale solida, la CTP con rilievi generici non incrina il credito.
Risultato: il residuo di 8.377,59 euro è dovuto e lo pagano i morosi, nei rispettivi millesimi.
Il dispositivo: conseguenze pratiche della sentenza n. 2861/2026
- Revoca del D.I. n. 2663/2019 nei confronti del condominio.
- Condanna dei condomini morosi al pagamento del residuo 8.377,59 euro, ciascuno per la propria quota.
- Regolazione delle spese: condanna in solido dei morosi verso l’impresa e condanna dell’impresa verso il condominio opponente, come da liquidazioni in sentenza.
Cosa cambia (e cosa resta) per amministratori, imprese e singoli
Per l’amministratore: l’art. 63 disp. att. c.c. non è un adempimento formale. La comunicazione dei dati dei morosi al creditore è presupposto di un recupero ordinato; in giudizio, l’individuazione puntuale dei morosi fa la differenza, come mostra la n. 2861/2026.
Per l’impresa: il titolo contro il condominio è utile, ma l’esecuzione corre dove sta il debito. Senza escussione dei morosi, l’aggressione ai beni “comuni” di gestione (conto condominiale) o ai beni degli adempienti è destinata a inciampare. Valutare, a monte, una clausola “solo morosi” nel contratto può essere strategico.
Per i condomini in regola: la tutela è sostanziale, non solo teorica. La sentenza di Salerno n. 2861/2026 ribadisce che la tua posizione non può essere compressa per effetto dell’inadempimento altrui. Se arriva il precetto, la mancata preventiva escussione dei morosi è un’arma difensiva concreta.
Per i morosi: la parziarietà non è uno scudo; delimita la pretesa ma non la cancella. In assenza di contestazioni tecniche provate e quantificate, il residuo ti segue fino a soddisfo.
Una bussola operativa, in tre mosse
- Titolo: sì al monitorio contro il condominio, salvo diversa clausola. La n. 2861/2026 lo presuppone e poi lo revoca in ragione della cornice fattuale (morosi individuati e residuo riferibile alle loro quote).
- Escussione: prima i morosi identificati, poi—solo se infruttuoso—gli adempienti, e sempre pro quota. È il passaggio centrale della motivazione.
- Conto condominiale: non è un varco per aggirare l’ordine legale quando contiene provviste degli adempienti. La sentenza lo afferma espressamente nel solco della tutela dei partecipanti in regola.
Conclusioni
La sentenza del Tribunale di Salerno n. 2861/2026 rende molto pratico un principio spesso richiamato in astratto: il recupero del credito condominiale deve seguire la struttura reale del debito. Se i morosi sono individuati e il residuo coincide con le loro quote, il creditore deve bussare alle porte giuste, nell’ordine giusto. Il resto—conto condominiale compreso—non può diventare scorciatoia per trasferire subito sugli adempienti l’insoluto altrui. In assenza di una clausola contrattuale che obblighi l’appaltatore ad agire solo contro i morosi, vale la disciplina legale: parziarietà e preventiva escussione. La n. 2861/2026 lo dimostra con una soluzione limpida: revoca del D.I. al condominio e condanna dei soli inadempienti, ciascuno pro quota, sul residuo effettivamente dovuto.
Nota finale
Per i contratti in corso o in negoziazione, valutare clausole chiare di “azione verso i soli morosi” può evitare contenziosi e allineare il recupero al perimetro delle quote effettivamente insolute. La sentenza salernitana indica la via: l’assetto legale funziona; l’autonomia negoziale, se ben esercitata, può farlo funzionare ancora meglio.
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