La contabilità condominiale regola, oltre che le spese ordinarie, anche quelle straordinarie.
Questo articolo ci spiega come si declina la rendicontazione straordinaria e quali sono gli articoli legislativi ad essa dedicata.
L’articolo 1135 comma 1 n. 4 c.c. – così come modificato dalla L. 220/2012 e dal D.L. 145/2013 – afferma che l’Assemblea dei condomini provvede “alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori; se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituto in relazione ai singoli pagamenti dovuti”.
Si tratta, quindi, di una contabilità che ha ad oggetto non la gestione ordinaria delle spese condominiali, ma – per l’appunto – opere di natura straordinaria (per esempio, la manutenzione della facciata, la sostituzione della caldaia, ecc.), e che trova collocazione in una rendicontazione autonoma, denominata “straordinaria” (per approfondire: “Il rendiconto condominiale prima e dopo la Legge di Riforma del Condominio“).

La durata dei lavori di manutenzione straordinari sarà legata alla ripartizione delle spese; il saldo che scaturirà alla chiusura del rendiconto verrà riportato contabilmente nel rendiconto ordinario in essere. Da notare l’obbligo di costituzione obbligatoria del fondo speciale, che, a seguito dell’ultima modifica introdotta dal D.L. 145/2013, equivale a dire che occorre prevedere un piano di ripartizione delle spese che vada di pari passo alle scadenze di pagamento concordate con l’appaltatore (per approfondire: “Criterio di cassa, criterio di competenza, criterio misto“).