INDICE CONTENUTI
1. INTRODUZIONE: IL CONDOMINO SERIALE COME FENOMENO GIURIDICO
2. DAL DIRITTO ALL’ABUSO: LA STRUTTURA DELL’ABUSO DEL PROCESSO
3. IL FONDAMENTO NORMATIVO: ARTT. 1175 E 1375 C.C. COME LIMITE ESTERNO AL DIRITTO DI AZIONE
4. L’ELEMENTO OGGETTIVO DELLA SERIALITÀ: COSA CAMBIA QUANDO L’IMPUGNAZIONE SI RIPETE
5. L’ELEMENTO SOGGETTIVO: FINALITÀ DILATORIA, EMULATIVITÀ E MALA FEDE
6. LA SERIALITÀ AGGRAVA IL GIUDIZIO SULL’INTERESSE AD AGIRE
7. LE SEZIONI UNITE E L’ART. 96, TERZO COMMA, C.P.C.: LA CONDANNA PER LITE TEMERARIA
8. IL TRIBUNALE DI TARANTO: PROSEGUIRE INUTILMENTE È ABUSO, NON ESERCIZIO DI UN DIRITTO
9. COME DOCUMENTARE LA SERIALITÀ: LA STRATEGIA DIFENSIVA DEL CONDOMINIO
10. IL VALORE DELLA SOCCOMBENZA RIPETUTA: PRECEDENTI COME ARGOMENTO DIFENSIVO
11. CONCLUSIONI: LA SERIALITÀ TRASFORMA UN DIRITTO IN UN ILLECITO PROCESSUALE
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Introduzione: il condomino seriale come fenomeno giuridico
Nella vita dei condomini esiste una figura che ogni amministratore riconosce immediatamente: il condomino che non impugna una delibera perché ritiene di aver subito un torto specifico e misurabile, ma che impugna ogni delibera per principio, per abitudine, per conflittualità strutturale con il resto della compagine condominiale. La sua quota in contestazione varia, ma rimane sempre modesta — cento, duecento, trecento euro al massimo. L’argomentazione cambia di volta in volta, ma l’esito è costante: il condominio si trova costretto a nominare un difensore, a sostenere costi processuali che spesso superano di gran lunga la posta in gioco, e ad attendere anni prima che il giudizio si chiuda, spesso con la vittoria del condominio stesso.
Questo fenomeno non è giuridicamente neutro. Il diritto processuale italiano, letto alla luce dei principi costituzionali e delle clausole generali del codice civile, conosce strumenti precisi per identificarlo, qualificarlo e sanzionarlo. La serialità delle impugnazioni non è semplicemente la somma di singoli ricorsi, ciascuno da valutare isolatamente: è un comportamento complessivo che il giudice può e deve esaminare nella sua unitarietà, traendone conseguenze che vanno ben oltre la singola pronuncia di inammissibilità.
Cosa si intende per “innovazione” in condominio
Attenzione alle parole: in condominio “innovazione” non significa “qualsiasi lavoro”. Per la giurisprudenza è innovazione solo l’opera che cambia la cosa comune nella sostanza — nella struttura o nella funzione — introducendo qualcosa che prima non c’era. Ridipingere le scale non è un’innovazione. Trasformarle in una hall con ascensore panoramico, sì.
Per orientarsi, tre categorie vicine ma diverse: la manutenzione ordinaria conserva quello che già c’è, la manutenzione straordinaria ripara o sostituisce ciò che si è rovinato, la ristrutturazione cambia la forma senza aggiungere funzioni. L’innovazione, invece, fa un passo in più: aggiunge, trasforma, cambia la destinazione d’uso. È il salto di qualità — o di complicazione — rispetto allo status quo.
Distinzione tutt’altro che accademica: da essa dipendono le maggioranze richieste, i diritti di chi vota contro e i margini di manovra dell’assemblea.
Dal diritto all’abuso: la struttura dell’abuso del processo
Il diritto di impugnare le delibere assembleari è riconosciuto dall’art. 1137 c.c. È un diritto reale, non una concessione revocabile. Ma — ed è qui che la giurisprudenza ha compiuto un salto qualitativo fondamentale — l’esistenza di un diritto non ne garantisce l’esercizio illimitato in qualunque forma e con qualunque finalità.
La Corte di Cassazione ha elaborato con crescente precisione la nozione di abuso del processo, inteso come l’utilizzo dello strumento processuale per fini diversi e ulteriori da quelli ai quali esso è preordinato. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 22405 del 13 settembre 2018, hanno definito la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. come volta a «sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall’art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della potestas agendi con un’utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte».
Applicato alle impugnazioni condominiali, questo principio ha una portata concreta immediata: chi usa il diritto di impugnazione non per tutelare un interesse patrimoniale reale, ma per logorare il condominio, per rendere gravosa la gestione dell’amministratore, per esercitare una pressione conflittuale che nulla ha a che fare con la legittimità della delibera contestata — costui non esercita un diritto. Esercita un abuso.
Il fondamento normativo: artt. 1175 e 1375 c.c. come limite esterno
Il presupposto teorico da cui muove la giurisprudenza è di grande solidità sistematica. Gli artt. 1175 e 1375 del codice civile — che impongono rispettivamente il comportamento secondo correttezza e l’esecuzione dei rapporti secondo buona fede — non sono regole limitate al diritto contrattuale. Sono clausole generali che la Cassazione ha progressivamente esteso a presidiare l’esercizio di qualsiasi posizione giuridica soggettiva, compresi i diritti processuali.
L’obbligo di correttezza e buona fede costituisce, secondo la giurisprudenza costante, «un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, la cui costituzionalizzazione è ormai pacifica» — affermazione ribadita, in ambito condominiale, dal Tribunale di Roma nella sentenza n. 15981 del 7 novembre 2023. Questo principio opera come un limite esterno all’esercizio dei diritti: anche un diritto formalmente esistente non può essere esercitato in modo abusivo, cioè perseguendo scopi che l’ordinamento non intende tutelare, o producendo effetti sproporzionati rispetto all’interesse che il diritto è destinato a proteggere.
In materia di impugnazioni seriali, l’applicazione di questo schema è immediata. L’interesse che il diritto di impugnazione tutela è quello del condomino a contestare delibere che arrecano un pregiudizio concreto al proprio patrimonio. Quando l’impugnazione si ripete sistematicamente per importi irrisori, con finalità evidentemente diverse dalla tutela patrimoniale, il limite è valicato: l’esercizio del diritto si trasforma in abuso.

L’elemento oggettivo della serialità: cosa cambia quando l’impugnazione si ripete
La valutazione dell’abuso del processo richiede la verifica di due elementi distinti, uno oggettivo e uno soggettivo. L’elemento oggettivo — l’utilizzo dello strumento processuale per fini diversi da quelli propri — si arricchisce di contenuto specifico quando l’impugnazione è seriale.
Una singola impugnazione per cinquecento euro, in presenza di un vizio effettivo della delibera, potrebbe superare il vaglio dell’interesse ad agire: il pregiudizio, pur modesto, esiste ed è misurabile. Ma quando lo stesso condomino impugna la delibera dell’anno successivo per analogo importo, e poi quella dell’anno dopo ancora, il quadro muta radicalmente sotto almeno tre profili.
Il primo è quello della proporzione. Il costo complessivo del contenzioso generato — onorari di difensori, contributi unificati, tempo dell’amministratore, stress gestionale del condominio — supera di gran lunga la somma aggregata di tutte le differenze contestate. Quando questa sproporzione è strutturale e prevedibile, l’elemento oggettivo dell’abuso è integrato: lo strumento processuale sta producendo effetti pregiudizievoli per la controparte non giustificati da alcun interesse oggettivamente apprezzabile del ricorrente.
Il secondo profilo è quello della reiterazione come segnale di finalità extra-patrimoniale. Se l’interesse azionato fosse davvero di natura patrimoniale, il condomino seriale avrebbe tutto l’interesse a fermarsi: le spese processuali in cui rischia di incorrere come soccombente superano rapidamente il vantaggio atteso. La persistenza nell’impugnare, nonostante soccombenze ripetute o nonostante l’evidenza del divario tra costi e benefici, rivela che il vero scopo non è patrimoniale. Ed è esattamente questo disallineamento tra scopo dichiarato e scopo reale che la giurisprudenza identifica come indice di abusività.
Il terzo profilo è quello della prevedibilità del danno per il condominio. Quando la serialità è consolidata, il condomino che impugna sa — o dovrebbe sapere con l’ordinaria diligenza — che il suo comportamento complessivo sta causando al condominio un danno sistematico. Questo elemento di consapevolezza è rilevante ai fini della valutazione dell’elemento soggettivo.
L’elemento soggettivo: finalità dilatoria, emulatività e mala fede
L’abuso del processo, nella sua struttura più rigorosa, richiede un elemento soggettivo: la mala fede o la colpa grave del ricorrente. La giurisprudenza costante della Cassazione ha chiarito che la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. — applicabile d’ufficio, senza necessità di domanda di parte né di prova del danno — si articola in un duplice presupposto: uno oggettivo, consistente nell’utilizzo dello strumento processuale per fini diversi da quelli suoi propri; uno soggettivo, rappresentato dalla mala fede o colpa grave nell’agire in giudizio. In proposito, Cass. n. 29831/2023 ha precisato che la colpa grave sussiste quando la parte soccombente ha violato «il grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l’infondatezza o l’inammissibilità della propria domanda».
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 32001 del 28 ottobre 2022, hanno fissato il principio — poi ribadito in modo stabile dalla giurisprudenza successiva — secondo cui costituisce indice di mala fede o colpa grave la proposizione di un’azione «con la coscienza dell’infondatezza della domanda o dell’eccezione, ovvero senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell’infondatezza della propria posizione». Applicato alla serialità condominiale, questo principio significa che il condomino il quale, dopo ripetute soccombenze su impugnazioni analoghe per importi analoghi, continua a proporre nuovi ricorsi nella stessa materia — non può invocare la buona fede. La sua storia processuale dimostra che aveva o avrebbe dovuto avere piena consapevolezza dell’infondatezza — o quantomeno dell’inammissibilità — della propria posizione.
La finalità dilatoria è quella dell’impugnante che non mira all’annullamento della delibera ma all’instaurazione di un processo che — per i suoi tempi e i suoi costi — costituisce di per sé una forma di pressione sul condominio. La finalità emulatoria è quella di chi agisce non per tutelare un proprio interesse ma per recare pregiudizio agli altri condomini e all’amministratore. Entrambe sono forme di esercizio del diritto di impugnazione per scopi estranei alla tutela per cui quel diritto è stato riconosciuto, e come tali rientrano nella nozione di abuso.
La serialità aggrava il giudizio sull’interesse ad agire
Vi è un nesso diretto e spesso sottovalutato tra serialità e interesse ad agire. Quando il giudice valuta se l’interesse ad agire sussiste in relazione a una singola impugnazione, considera il pregiudizio derivante da quella specifica delibera. Ma quando il contesto è quello di un’impugnazione seriale, il giudizio sull’interesse assume una dimensione diversa.
L’interesse ad agire, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza a partire da Cass. n. 6128/2017, deve essere concreto, attuale e apprezzabile. Nella valutazione di apprezzabilità, il comportamento complessivo del ricorrente è rilevante: un condomino che impugna sistematicamente per importi modesti dimostra con la propria condotta che il vantaggio patrimoniale atteso non è la vera ragione dell’azione. E se il vantaggio patrimoniale non è la vera ragione, l’interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 c.p.c. — che è un interesse alla tutela di una posizione giuridicamente rilevante — non sussiste.
In altri termini: la serialità è una prova, desumibile dal comportamento processuale del ricorrente, che l’interesse azionato non è quello che formalmente si sostiene. E questa prova, acquisita attraverso la storia processuale del condomino, può e deve essere valorizzata dal difensore del condominio nella comparsa di risposta.
Le Sezioni Unite e l’art. 96, terzo comma, c.p.c.: la condanna per lite temeraria
L’art. 96, terzo comma, c.p.c. — introdotto dalla riforma del 2009 — ha dotato il sistema di uno strumento sanzionatorio di grande efficacia, applicabile d’ufficio dal giudice «quando pronuncia sulle spese», senza necessità di domanda di parte. La norma prevede la condanna della parte soccombente al pagamento in favore della controparte di «una somma equitativamente determinata».
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 22405/2018, hanno chiarito che questa condanna ha natura di sanzione di carattere pubblicistico, «autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2», volta alla repressione dell’abuso dello strumento processuale. Non richiede la prova di un danno specifico: è sufficiente accertare che il processo sia stato promosso in modo abusivo, con utilizzo della potestas agendi per fini diversi da quelli ai quali essa è preordinata.
La quantificazione è libera: secondo Cass. n. 17902/2019, la somma può essere «calibrata su una frazione o un multiplo delle spese di lite con l’unico limite della ragionevolezza». In un contenzioso seriale, dove le spese di difesa del condominio si moltiplicano anno dopo anno per cause strutturalmente analoghe, questo parametro può portare a condanne significative.
La condanna ex art. 96, terzo comma, presenta inoltre una componente che ne rafforza l’efficacia deterrente: il giudice può condannare la parte soccombente anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. Questa componente sanzionatoria di interesse pubblico — che va al di là della semplice compensazione della controparte — è stata applicata dal Tribunale in materia condominiale nei confronti di chi ha insistito in un giudizio privo di interesse attuale, definendo la condotta processuale come abusiva e temeraria.
Il Tribunale di Taranto: proseguire inutilmente è abuso, non esercizio di un diritto
Un caso recente illustra con chiarezza come la giurisprudenza di merito stia applicando questi principi in modo concreto e sanzionatorio. Un condomino aveva impugnato una delibera che approvava lavori al marciapiede perimetrale. Nel corso del giudizio, l’assemblea adottava una nuova delibera che confermava i lavori ma esonerava espressamente quel condomino da qualsiasi contributo alle spese, riconoscendo che la sua unità immobiliare non era interessata dall’intervento.
L’utilità concreta dell’impugnazione era scomparsa. Il condomino, tuttavia, aveva deciso di proseguire nel merito, insistendo per l’annullamento della prima delibera e per la condanna del condominio alle spese della fase cautelare — che aveva già perso.
Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda, ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio e del procedimento cautelare, e ha applicato la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. per lite temeraria, con ulteriore sanzione a favore della Cassa delle ammende. Il giudice ha qualificato l’azione come «incautamente intrapresa» e proseguita «pur essendo pienamente consapevole del venir meno del suo interesse»: questa consapevolezza — combinata con la mancanza di qualsiasi utilità concreta e con la finalità evidente di addossare al condominio i costi della fase cautelare — ha integrato la colpa grave richiesta per la condanna per responsabilità aggravata.
Il principio che emerge è di portata generale: chi prosegue un giudizio — o chi ne instaura uno nuovo su materia analoga — sapendo o dovendo sapere che l’interesse ad agire non sussiste, non esercita un diritto. Commette un abuso, e il sistema processuale risponde con strumenti che hanno natura non solo compensatoria ma punitiva.
Come documentare la serialità: la strategia difensiva del condominio
La difesa efficace del condominio di fronte a un condomino seriale richiede una strategia che trascende il singolo giudizio e si costruisce nel tempo. Il punto di partenza è la documentazione sistematica di tutti i procedimenti precedenti: numero di cause instaurate, delibere impugnate, importi contestati, esito di ciascun giudizio, spese processuali sopportate dal condominio.
Questa documentazione, allegata alla comparsa di risposta nel nuovo giudizio, svolge una duplice funzione. In primo luogo, fornisce al giudice gli elementi fattuali per valutare la serialità come elemento aggravante della carenza di interesse ad agire: la storia processuale del condomino dimostra che il suo interesse non è patrimoniale, perché se lo fosse si sarebbe fermato da tempo. In secondo luogo, è il presupposto per una domanda fondata e ben documentata di condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c.: il giudice che vede davanti a sé la prova di un contenzioso sistematico e ripetuto su materia analoga ha tutti gli elementi per ravvisare l’abuso del processo e applicare la sanzione.
L’amministratore ha un ruolo chiave in questa strategia: deve tenere un registro aggiornato di tutti i procedimenti promossi dal condomino seriale, conservare copia degli atti processuali e delle sentenze di soccombenza, e comunicare queste informazioni al legale incaricato di ogni nuovo giudizio. La memoria storica del contenzioso è lo strumento difensivo più efficace.
Il valore della soccombenza ripetuta: precedenti come argomento difensivo
Quando un condomino è già stato dichiarato soccombente in uno o più giudizi di impugnazione su materia analoga, questa circostanza non è processualmente neutra rispetto al nuovo giudizio. Non opera come giudicato in senso tecnico — perché le delibere impugnate sono diverse — ma è rilevante su almeno due piani.
Sul piano dell’elemento soggettivo dell’abuso, la soccombenza ripetuta dimostra che il ricorrente conosceva o avrebbe dovuto conoscere l’infondatezza della propria posizione. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 32001/2022, hanno affermato che costituisce indice di mala fede la proposizione di un’azione «senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell’infondatezza della propria posizione». Chi ha già perso due, tre, quattro giudizi su questioni analoghe non può invocare l’ignoranza scusabile: la sua storia processuale è la prova che avrebbe potuto — e dovuto — sapere.
Sul piano dell’interesse ad agire, la soccombenza ripetuta è un indice del fatto che il ricorrente non ha mai ottenuto, né ragionevolmente si aspetta di ottenere, un vantaggio patrimoniale dall’impugnazione. Se l’interesse fosse reale, la razionalità economica elementare avrebbe suggerito di smettere dopo il primo o il secondo insuccesso. La persistenza rivela che lo scopo non è quello dichiarato, e con esso rivela la carenza dell’interesse ad agire nel senso dell’art. 100 c.p.c.
Conclusioni: la serialità trasforma un diritto in un illecito processuale
Il diritto di impugnare le delibere condominiali è garantito dalla legge e tutelato dall’ordinamento. Ma ogni diritto incontra i limiti che l’ordinamento stesso gli assegna: i principi di correttezza e buona fede oggettiva di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., il divieto di abuso del processo elaborato dalla Cassazione a partire dalle Sezioni Unite n. 22405/2018, e la condizione processuale dell’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c.
Quando l’impugnazione delle delibere diventa seriale — quando si ripete assemblea dopo assemblea, per importi irrisori, senza alcun reale interesse patrimoniale a fondarlo — questi limiti sono varcati. L’esercizio del diritto si trasforma in abuso, l’abuso integra la fattispecie della lite temeraria, e la lite temeraria espone il ricorrente a conseguenze che vanno ben oltre la semplice perdita della causa: condanna alle spese processuali del condominio, condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. in misura equitativamente determinata dal giudice, e condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Per il condominio che subisce questa strategia, la risposta non è la rassegnazione. È la costruzione di una difesa che documenti la serialità, che ne denunci la finalità abusiva, e che chieda al giudice di applicare tutti gli strumenti che l’ordinamento mette a disposizione. La serialità non è un’arma inesauribile: diventa, in mano a un difensore preparato, l’argomento più forte contro chi la pratica.
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