Abbiamo già visto che la nomina dell’Amministratore è obbligatoria quando i condòmini sono più di otto; in base a quanto previsto dall’art. 1131 commi 1 e 2 c.c. l’Amministratore ha la rappresentanza processuale dei partecipanti, potendo agire ed essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell’edificio, come essere destinatario della notifica dei provvedimenti dell’Autorità amministrativa che riguardino il Condominio.
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Peraltro, nell’ipotesi in cui l’Amministratore non sia stato nominato (né alcuno dei condòmini abbia agito ex art. 1129 comma 1 c.c. per ottenerne la nomina dall’Autorità giudiziaria) o sia deceduto, ovvero sia stato destinatario di provvedimento limitativo della capacità di agire, oppure ancora sia stata sospesa la relativa delibera di nomina – ex art. 1137 c.c. – , l’Art. 65 disp. att. c.c. prevede che “chi intende iniziare o proseguire una lite contro i partecipanti a un Condominio può richiedere la nomina di un Curatore speciale ai sensi dell’articolo 80 del codice di procedura civile”, che, senza indugio, deve convocare l’Assemblea per avere istruzioni sulla condotta della lite (potrebbe in ipotesi accadere che vi siano più curatori speciali per il medesimo Condominio, nel caso in cui più persone, con atti separati e per controversie differenti, abbiano presentato autonome istanze di nomina).

 

COME AVVIENE LA NOMINA DI UN CURATORE?

La nomina di un Curatore speciale può essere richiesta anche per lo svolgimento della mediazione obbligatoria. La nomina avviene al termine di un procedimento camerale di volontaria giurisdizione a seguito di un’istanza che, ai sensi dell’art. 80 c.p.c. va proposta, con ricorso, innanzi al Giudice di pace o al Presidente dell’ufficio giudiziario davanti al quale s’intende proporre la causa.

 

 

È discusso se questa istanza spetti solo ai terzi ovvero anche ai condomini, che intendono, in ipotesi, iniziare una lite contro il Condominio; la dottrina tende ad escludere tale possibilità, osservando da un lato che la ratio dell’istituto è quella di tutelare i terzi e che, dall’altro, i condomini hanno a loro disposizione la procedura giudiziale ex artt. 1105 e 1129, comma 1, c.c.  per la nomina dell’Amministratore.

 

Altra ipotesi interessante è il caso dell’Amministratore che intenda agire nei confronti del Condominio (si pensi al Condomino-Amministratore che intenda impugnare una delibera assembleare, o ottenere l’accertamento giudiziale dei suoi diritti sui servizi condominiali, oppure dell’Amministratore-non condomino che agisca per il pagamento del proprio compenso).  Dato che l’Amministratore non potrebbe validamente essere attore o convenuto, rispettivamente, in proprio e quale legale rappresentante del Condominio né, simmetricamente, potrebbe instaurare un giudizio nei propri confronti, notificando l’atto introduttivo a se stesso, pare ammissibile il ricorso alla procedura in esame (per una disamina più approfondita sul punto, vedasi Gian Andrea Chiesi, in http://condominioelocazione.it/bussola/curatore-speciale).

 

IL DECRETO DI NOMINA

Il decreto di nomina può essere in ogni tempo modificato o revocato, oltre ad essere soggetto al reclamo delle parti nel termine perentorio di dieci giorni dalla sua emanazione. In assenza di limitazioni espresse, l’incarico può essere rivestito indifferentemente da un condomino come da un terzo estraneo al Condominio.

 

 

Per quanto riguarda la durata dell’incarico, questa non può andare oltre quella del processo in relazione al quale la nomina è stata disposta, sempre che, nelle more, non intervenga la nomina di un Amministratore.