Getto rifiuti dal balcone: sì alla misura cautelare

5 Agosto 2025

Articoli

AUTORE: Avv. Ruggero Armani

TAG: Diritto condominiale, Getto rifiuti condominio

INDICE CONTENUTI
1. Il caso e il quadro normativo
2. Fumus e Periculum: i presupposti della tutela cautelare
3. Le conseguenze legali e la misura cautelare
4. Conclusioni
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Pur avvezzi ai più disparati comportamenti che si possono assistere nei Condomini, non possiamo negare una certa dose di stupore e di incredulità al caso in esame.

 La vicenda nasce dalla condotta di un abitante di un Condominio milanese, il quale trova più comodo, anziché utilizzare gli appositi bidoni, lasciare le proprie immondizie nelle parti comuni.

E la raccolta differenziata?

Per il nostro condomino la si può ottenere anche gettando nel cortile condominiale direttamente  dalla finestra i propri rifiuti.

I poveri vicini di casa, esasperati dai lanci di immondizia, chiedono un intervento all’Amministratore di Condominio, che, dopo aver inviato una diffida, si rivolge al Tribunale di Milano, chiedendo l’emissione di un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., che inibisca simili avvenimenti.

E il Tribunale di Milano accoglie l’istanza del Condominio, ritenendo sussistenti, nella condotta reiterata di un condomino che abbandona rifiuti nelle parti comuni lanciandoli dalla finestra della propria abitazione, gli estremi per l’adozione di un provvedimento cautelare inibitorio ex art. 700 c.p.c.

La giurisprudenza concorda sul fatto che, in questi casi, sussistono sia il fumus boni iuris nella lesione del diritto al pari godimento delle parti comuni e alla salute, sia il periculum in mora per il pericolo concreto alla sicurezza e all’igiene dei residenti. Questa è la linea interpretativa confermata dall’ordinanza cautelare del Tribunale di Milano, pubblicata il 12 maggio 2025.



La vicenda esaminata dal tribunale milanese, pur nella sua apparente singolarità, riflette una problematica diffusa nei contesti condominiali. Un condomino lanciava regolarmente sacchi di rifiuti maleodoranti dal sesto piano dell’edificio nel cortile comune, impedendo l’uso dell’area e creando un rischio igienico-sanitario. L’amministratore, dopo aver documentato i fatti con un impianto di videosorveglianza e aver inviato una diffida senza successo, ha dovuto ricorrere alla tutela cautelare d’urgenza. Durante l’udienza, il responsabile ha ammesso la sua condotta, giustificandola con la “comodità”.

Tale comportamento non solo viola le norme del regolamento condominiale, ma configura anche un illecito penale. Come emerge da diverse sentenze della Corte di Cassazione, il “getto pericoloso di cose” è un reato contravvenzionale disciplinato dall’art. 674 del Codice Penale, punibile con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a 206 euro. La peculiarità di questo reato è che non è necessario che si verifichi un danno effettivo: è sufficiente che l’azione compiuta sia idonea a offendere, imbrattare o molestare le persone (Cass. n. 44458/2015). La Cassazione ha ritenuto il reato integrato anche in casi meno gravi, come il lancio di mozziconi di sigaretta o di cenere e candeggina sul balcone del vicino (Cass. n. 16459/2013).

Il giudice ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 700 c.p.c. per l’emissione del provvedimento d’urgenza:

Periculum in Mora: Il Tribunale ha evidenziato la “oggettiva pericolosità” della condotta per l’incolumità dei terzi e per la salute pubblica. Questo pericolo è stato ritenuto concreto e attuale a causa del rischio che oggetti lanciati da un’altezza considerevole possano colpire le persone e del pregiudizio igienico-sanitario derivante dall’accumulo di rifiuti in un’area di passaggio, con conseguente potenziale proliferazione batterica e infestazioni. La persistenza del comportamento illecito, anche dopo la diffida, ha confermato la necessità di un intervento immediato.

Fumus Boni Iuris: Il comportamento del resistente è stato considerato una violazione diretta dell’art. 1102 c.c., che garantisce a ogni condomino il diritto di usare le parti comuni senza alterarne la destinazione e senza impedire agli altri di farne parimenti uso. La trasformazione dell’area verde in un deposito di immondizia nega il pari godimento del bene comune, come previsto anche dall’art. 1117-quater c.c., che legittima l’intervento giudiziario in caso di alterazione della destinazione d’uso.

Oltre alle implicazioni penali e al ricorso alla procedura di cui all’art. 700 c.p.c., la violazione del regolamento condominiale può portare a sanzioni pecuniarie. L’art. 70 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile prevede la possibilità per l’assemblea di stabilire sanzioni fino a 200 euro, e fino a 800 euro in caso di recidiva. Tali somme sono destinate al fondo per le spese ordinarie del condominio.

Nel caso specifico, il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso, ordinando al condomino l’immediata cessazione dei lanci di rifiuti. Particolarmente significativa è l’autorizzazione all’ufficiale giudiziario a richiedere l’assistenza della forza pubblica per garantire l’attuazione del provvedimento, sottolineando l’importanza di una tutela preventiva e ripristinatoria efficace.

Questa decisione giudiziaria rappresenta un chiaro esempio di come il diritto possa essere applicato per tutelare la civile convivenza e la dignità dell’abitare nei contesti condominiali. Sottolinea che anche comportamenti apparentemente “bagatellari” possono avere conseguenze legali incisive, specialmente quando mettono a rischio la salute, la sicurezza e il decoro urbano. Il caso dimostra come il ricorso alla giurisdizione sia uno strumento essenziale per affrontare le condotte lesive del vivere comune, garantendo che le norme condominiali e i diritti costituzionalmente garantiti non vengano calpestati.


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