INDICE CONTENUTI
1. Cosa dice la giurisprudenza
2. La svolta della Cassazione: la sentenza n. 25446/2025
3. I tre documenti inscindibili del rendiconto condominiale
4. Sostanza prima della forma: il principio guida
5. Conclusione
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La Cassazione accoglie il principio misto per il rendiconto condominale (Corte di Cassazione Sezione 2 Civile – Sentenza in data 16 settembre 2025 n. 25446).
Come abbiamo già visto in un precedente articolo (“Criterio di cassa, criterio di competenza, criterio misto“, pubblicato in data 5.11.2020), ormai da decenni la giurisprudenza e la dottrina si chiedono se il rendiconto condominiale debba essere redatto secondo il criterio di cassa ovvero secondo il criterio di competenza.
La risposta al quesito si ricollega alla diatriba sulla analogia del rendiconto condominiale al bilancio societario, che segue il criterio di competenza, ovvero dell’assoluta autonomia dei due istituti.
Chiariamo – innanzitutto – cosa si intenda per “cassa” e “competenza”.
Criterio di cassa: è un rendiconto che si basa sulle entrate e sulle uscite effettivamente sostenute nel periodo a cui si riferisce.
Criterio di competenza: è un rendiconto che viene redatto sulla base dei “costi” e “ricavi” relativi al periodo a cui si riferisce, indipendentemente dal fatto che siano stati effettivamente pagati o incassati.
In ambito societario è un dato pacifico l’impiego del principio della competenza; in ambito condominiale nella versione definita della legge di riforma non è stato imposto uno specifico principio (cassa o competenza), lasciando, di fatto, all’amministratore la scelta dell’applicazione di un principio rispetto all’altro.

Cosa dice la giurisprudenza
La giurisprudenza, di merito e di legittimità, si è mostrata indecisa nella scelta tra il criterio di cassa e il criterio di competenza.
La Suprema Corte, con la sentenza n. 10153/11 (presidente Triola) si è espressa per il principio di cassa. Lo stesso Triola (Il condominio – Giuffrè Milano 2007) dà per scontato che il conto consuntivo della gestione condominiale “non deve essere strutturato in base al criterio della competenza bensì a quello di cassa” per cui l’inserimento della spesa va annotato alla data dell’effettivo pagamento (sul punto conforme anche Tribunale di Milano sezione ottava 20/6/1991, n. 5036 App. Milano 20 maggio 1992 – app. Milano 1° ottobre 1993).
In un’altra sentenza n. 10815/00 (presidente Corona) si è precisato “…la Corte non deve risolvere la questione di diritto se l’amministratore debba rispondere della gestione sulla base del criterio di competenza o di cassa, ma è pur vero che l’amministratore dura in carico un anno, per cui la gestione viene rapportata alla competenza annuale…”.
Interessante è anche la sentenza della Suprema Corte n. 8877/05, dove si afferma che “…l’amministratore di condominio, nella tenuta della contabilità e nella redazione del bilancio, non è obbligato al rispetto rigoroso delle regole formali vigenti per le imprese, essendo sufficiente che egli si attenga, nella tenuta della contabilità, a principi di ordine e di correttezza e che, nel redigere il bilancio, appronti un documento chiaro e intelligibile, con corretta appostazione delle voci dell’attivo e del passivo, che siano corrispondenti e congrue rispetto alla documentazione relativa alle entrate e alle uscite…”.
Già nel nostro precedente articolo (“Criterio di cassa, criterio di competenza, criterio misto“, pubblicato in data 5.11.2020), rilevavo come, in realtà, l’alternativa, così come posta dalle sentenze sopra esaminate, tra il principio di cassa e il principio di competenza è fuorviante (la motivazione è stata magistralmente illustrata da Francesco Schiena nell’articolo apparso a commento della sentenza 5969 del 9 aprile 2020 del Tribunale di Roma in “Il quotidiano del condominio”).
Rilevavo, in particolare, che partendo dalla premessa che dopo la riforma dovrebbe parlarsi di “fascicolo di rendicontazione” e non più semplicemente di “rendiconto”, dato che l’articolo 1130 bis c.c. indica più di un documento contabile come componente costitutivo e necessario del “rendiconto”, non vi è alcuna necessità tecnica o giuridica di affermare che tutti i documenti del “rendiconto” debbano essere redatti secondo un unico criterio, di cassa o di competenza; i rendiconti condominiali devono utilizzare sia il criterio di cassa sia il criterio di competenza; occorre far ricorso, quindi, ad un criterio misto.
La svolta della Cassazione: la sentenza n. 25446/2025
La tesi esposta è stata recepita in toto dalla Corte di Cassazione, Sezione II civile, Sentenza in data 16 settembre 2025 n. 25446.
Questi schematicamente sono i principi ricavabili dalla sentenza in esame:
- Il rendiconto condominiale ex art. 1130-bis c.c. è unitario e si compone di tre documenti inscindibili;
- vige un sistema misto cassa-competenza
- il controllo di validità è guidato dal principio di prevalenza della sostanza sulla forma.
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Questi i principi espressi dalla sentenza n. 25446 del 16 settembre 2025, della Suprema Corte di Cassazione, Sezione II civile. Più nel dettaglio, nel recente arresto dei Giudici di legittimità statuito che, alla luce della Legge 220/2012 “Riforma del condominio”, il rendiconto non può più essere redatto per sola cassa (ossia con la sola indicazione delle entrate e degli esborsi effettuati nell’anno), ma deve essere redatto anche per competenza, in quanto quest’ultima modalità contabile prevede che ci sia l’indicazione specifica degli impegni di spesa: sia quelli realizzati nell’anno, pagati nello stesso anno e di competenza del medesimo anno; sia quelli non pagati ma di competenza dello stesso anno (che pertanto rappresentano debiti); sia l’indicazione specifica delle quote ordinarie e straordinarie previste e deliberate e incassate nell’anno; sia quelle previste e deliberate nell’anno, pertanto di competenza dello stesso, ma non incassate nell’anno (quindi rappresentanti i crediti nella situazione patrimoniale).
La sintesi tra rendiconto economico e rendiconto finanziario rappresenta il bilancio, che, dunque, deve contenere (tra l’altro) il registro cronologico dei movimenti di cassa, risolvendosi, dunque, in un sistema misto cassa-competenza.
I tre documenti inscindibili del rendiconto condominiale
Il rendiconto annuale deve consistere in un’unica rendicontazione articolata in tre elaborati inscindibili: (i) registro di contabilità con annotazioni cronologiche degli incassi e pagamenti per cassa; (ii) riepilogo finanziario/stato patrimoniale che rappresenti, per competenza, crediti e debiti (anche di gestioni pregresse); (iii) nota sintetica esplicativa che illustri i profili salienti della gestione, rapporti in corso e pendenze.
Sostanza prima della forma: il principio guida
Opera, in ogni caso, il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, che costituisce una specificazione del principio della correttezza e veridicità dell’informazione contabile e del principio di chiarezza, nel senso che la rilevazione e la presentazione delle voci va effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione.
Ciò significa che per la validità della deliberazione di approvazione del rendiconto condominiale non è necessaria la presentazione all’assemblea di una contabilità redatta con rigorose forme, analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società. È, piuttosto, sufficiente che essa sia idonea a rendere intelligibile ai condòmini le voci di entrata e di spesa, con le quote di ripartizione.
Non occorre nemmeno che entrate e spese siano trascritte nel verbale assembleare, o che siano oggetto di analitico dibattito ed esame, potendo l’assemblea procedere sinteticamente all’approvazione alla stregua della documentazione giustificativa fornita dall’amministratore. La documentazione allegata deve dare prova delle somme incassate, nonché dell’entità e della causale degli esborsi fatti, e di tutti gli elementi di fatto che consentano di individuare e vagliare le modalità con cui l’incarico di amministrazione è stato eseguito. (Vedi: Cass. Sez. VI – 2, Ordinanza n. 1370 del 18/01/2023).
Altro punto da sottolineare è che la Cassazione ha stabilito che il rendiconto debba essere redatto col criterio di competenza puro, sia per le entrate che per le uscite. Nella guida Anaci sul rendiconto si era stabilito che il criterio di competenza dovesse essere puro per le uscite, mentre per le entrate dovessero essere riportate solo le entrate effettivamente eseguite alla data del 31 dicembre o alla data di chiusura dell’esercizio. E questo comporterà praticamente un passaggio in più per chi redige il rendiconto perché, inserendo tutte le entrate per competenza, per stabilire il saldo finale, occorrerà andare a togliere quelle non pagate alla data del 31 dicembre.
Conclusione
Per concludere, esaminiamo il testo della sentenza della Cassazione, consapevoli che si tratta di una sentenza che sarà uno spartiacque tra un “prima” e un “dopo”, nell’interpretazione dei principi contabili e giuridici che governano la stesura del rendiconto condominiale.
Le norme di riferimento (artt. 1129, 1130, 1130 – bis) consentono di identificare i principali elaborati contabili che contribuiscono alla costruzione del rendiconto. In particolare, l’art. 1130 cod. civ., norma generale, annovera, tra la documentazione più significativa: il registro di anagrafe condominiale (contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento: art. 1130, n. 6); il registro di contabilità, ove sono annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell’effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita (art. 1130, comma 1, n. 7); la documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i condòmini, sia allo stato tecnico-amministrativo dell’edificio e del condominio (art. 1130, comma 1, n. 8); lo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso (art. 1130, n. 9); il rendiconto condominiale annuale della gestione (art. 1130, n. 10).
L’art. 1130 – bis cod. civ., invece, si pone in un rapporto di specialità rispetto alla norma precedente, le disposizioni ivi contenute si concentrano e sintetizzano la documentazione contabile (in parte anticipata dall’art. 1130 cod. civ.: è il caso sia del registro di contabilità, sia del rendiconto condominiale: art. 1130, rispettivamente nn. 7 e 10) che costituisce parte integrante ed indispensabile del rendiconto condominiale annuale, costituito dal registro di contabilità, riepilogo finanziario, nota sintetica esplicativa della gestione (v. infra, punto 1.2.).
Non si condivide, pertanto, quanto affermato in ricorso, laddove viene ipotizzato un “doppio rendiconto”.
1.2. A prescindere, quindi, da quanti e quali possano essere i documenti contabili utilizzati nel corso della gestione e dalla loro denominazione (scelte quantitative e terminologiche rimesse alla sensibilità e alle competenze ragionieristiche dell’amministratore), ciò che la legge impone all’amministratore è lo svolgimento e restituzione ai condòmini delle attività gestionali indicate nell’art. 1130, nn. 6 – 10, cod. civ. e, in particolare, per quel che qui rileva, la tenuta di un’unica rendicontazione annuale composta da tre diversi elaborati tecnici, ciascuno avente funzioni gestionali diverse: un prospetto (registro di contabilità, o libro di cassa, o registro cronologico delle entrate e delle uscite), che deve evidenziare i vari movimenti di entrata e di uscita di cassa, in maniera analitica ed in sequenza cronologica in rispetto del loro accadimento, in modo da poter consentire ai condòmini amministrati un’accurata verifica in ordine alla rispondenza delle entrate e delle uscite rispettivamente con le quote incassate da ogni singolo condòmino e con le spese pagate ai fornitori.
Un diverso prospetto (riepilogo finanziario, o stato patrimoniale) che puntualizzi e riepiloghi il complesso di informazioni circa lo stato degli elementi dell’attivo e del passivo, tenendo conto anche delle gestioni pregresse, al fine di definire la consistenza patrimoniale del fabbricato e consentire il controllo della tenuta contabile, nel quale saranno pertanto riportate le quote condominiali non ancora riscosse (crediti) e gli impegni di spesa non evasi (debiti).
Il terzo documento richiesto dall’art. 1130 – bis è, infine, rappresentato da una nota esplicativa, consistente in una relazione particolareggiata che espone i tratti più salienti caratterizzanti la gestione contabile, e le loro conseguenze, con l’indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti.
1.2.1. In definitiva, il rendiconto condominiale, a norma dell’art. 1130 – bis cod. civ., deve specificare nel registro di contabilità le voci di entrata e di uscita, documentando gli incassi e i pagamenti eseguiti, in rapporto ai movimenti di numerario ed alle relative manifestazioni finanziarie; nel riepilogo finanziario e nella nota sintetica esplicativa della gestione saranno riportati i dati inerenti alla situazione patrimoniale del condominio, con indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti, avendo riguardo al risultato economico delle operazioni riferibili all’esercizio annuale, determinato dalla differenza tra ricavi e costi maturati (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 28257 del 09/10/2023, Rv. 669175 – 01).
Allorché il rendiconto non sia composto da registro, riepilogo e nota, parti inscindibili di esso, ed i condòmini non risultino perciò informati sulla reale situazione patrimoniale del condominio quanto ad entrate, spese e fondi disponibili, può discendere – indipendentemente dal possibile esercizio del concorrente diritto spettante ai partecipanti di prendere visione ed estrarre copia dei documenti giustificativi di spesa – l’annullabilità della deliberazione assembleare di approvazione (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 33038 del 2018).
1.3. Il ricorrente prospetta ragioni di invalidità della deliberazione assembleare impugnata per violazione di norma di diritto, consistente, nella specie, nella dedotta illegittimità del rendiconto condominiale ex art. 1130 – bis cod. civ. per violazione del “criterio di cassa”.
Il registro di contabilità, il riepilogo finanziario e la nota sintetica esplicativa della gestione, con l’indicazione anche dei rapporti in corso e delle questionioni pendenti, documenti contabili che compongono il rendiconto, sono certamente ispirati dallo scopo di realizzare l’interesse del condòmino a una conoscenza concreta dei reali elementi contabili ivi recati dal bilancio, e sono, quindi, orientati dall’esigenza di informazione dei partecipanti, in modo da dissipare le insufficienze, le incertezze e le carenze di chiarezza in ordine ai dati del conto, e consentire in assemblea l’espressione di un voto cosciente e meditato.
Più precisamente, il rendiconto, nella sua parte economica, precede l’elencazione delle spese eseguite dall’amministratore per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio; l’esercizio dei servizi comuni; gli interventi innovativi o di manutenzione straordinaria. Per la parte finanziaria, il rendiconto deve rendere intellegibili ai condòmini le voci di entrata e di uscita, con le relative quote di ripartizione.
Pertanto, alla luce della riforma, il rendiconto non può più essere redatto per sola cassa (ossia con la sola indicazione delle entrate e degli esborsi effettuati nell’anno), ma deve essere redatto anche per competenza, in quanto quest’ultima modalità contabile prevede che ci sia l’indicazione specifica degli impegni di spesa: sia quelli realizzati nell’anno, pagati nello stesso anno e di competenza del medesimo anno; sia quelli non pagati ma di competenza dello stesso anno (che pertanto rappresentano debiti); sia l’indicazione specifica delle quote ordinarie e straordinarie previste e deliberate e incassate nell’anno; sia quelle previste e deliberate nell’anno, pertanto di competenza dello stesso, ma non incassate nell’anno (quindi rappresentanti i crediti nella situazione patrimoniale).
La sintesi tra rendiconto economico e rendiconto finanziario rappresenta il bilancio, che, dunque, deve contenere (tra l’altro) il registro cronologico dei movimenti di cassa, risolvendosi, dunque, in un sistema misto cassa-competenza.
1.4. Opera, in ogni caso, il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, che costituisce una specificazione del principio della correttezza e veridicità dell’informazione contabile e del principio di chiarezza, nel senso che la rilevazione e la presentazione delle voci va effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione.
Ciò significa che per la validità della deliberazione di approvazione del rendiconto condominiale non è necessaria la presentazione all’assemblea di una contabilità redatta con rigorose forme, analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società. È, piuttosto, sufficiente che essa sia idonea a rendere intelligibile ai condòmini le voci di entrata e di spesa, con le quote di ripartizione (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 1370 del 18/01/2023, Rv. 666900 – 01).
Non occorre nemmeno che entrate e spese siano trascritte nel verbale assembleare, o che siano oggetto di analitico dibattito ed esame, potendo l’assemblea procedere sinteticamente all’approvazione alla stregua della documentazione giustificativa fornita dall’amministratore. La documentazione allegata deve dare prova delle somme incassate, nonché dell’entità e della causale degli esborsi fatti, e di tutti gli elementi di fatto che consentano di individuare e vagliare le modalità con cui l’incarico di amministrazione è stato eseguito.
1.5. In definitiva, affinché la deliberazione di approvazione del rendiconto, ovvero dei distinti documenti che lo compongono, possa dirsi contraria alla legge, agli effetti dell’art. 1137, comma 2, cod. civ., occorre accertare, alla stregua di valutazione di fatto che spetta al giudice di merito, che dalla violazione dei diversi criteri di redazione dettati dall’art. 1130 – bis cod. civ. discenda una divaricazione tra il risultato effettivo dell’esercizio, la rappresentazione della situazione patrimoniale del condominio e i risultati di cui il bilancio invece dà conto, ovvero che comunque dal registro di contabilità, dal riepilogo finanziario e dalla nota esplicativa della gestione non sia possibile realizzare l’interesse di ciascun condomino alla conoscenza concreta dei reali elementi contabili, nel senso che la rilevazione e la presentazione delle voci non siano state effettuate tenendo conto della sostanza dell’operazione (Cass. n. 28257 del 2023, cit.).
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