La legge (art. 71-bis disp. att. c.c.) e il regolamento attuativo (d.m. n. 140/14) prevedono che possa svolgere la funzione di Amministratore coloro che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
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L’obbligo di aggiornamento ha una cadenza annuale, mentre il corso di aggiornamento deve avere una durata minima di quindici ore.
Ci si è posto il problema di cosa si intenda per “anno”; al momento vi sono due interpretazioni:
- a) la prima considera il periodo annuale coincidente con il così detto anno di calendario;
- b) la seconda ritiene che il periodo annuale coincida con l’anno solare decorrente dal giorno di entrata in vigore del d.m. n. 140/14 (ossia il 9 ottobre 2014).
QUALI SONO LE CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATA FREQUENTAZIONE DEI CORSI DI AGGIORNAMENTO?
Il quesito ha trovato risposte diverse nella giurisprudenza di merito che lo ha già affrontato.
Secondo il Tribunale di Padova (sez. I, sent. 24 marzo 2017, ud. 24 marzo 2017, dep. 24 marzo 2017, n.818, in Archivio locazioni 2017, 6, 706) la conseguenza del mancato aggiornamento comporta la nullità della delibera di nomina, da far valere con l’impugnazione della decisione assembleare.
Di diverso avviso il Tribunale di Milano, secondo cui la mancata formazione professionale dell’Amministratore di Condominio, prescritta dall’art. 71-bis, disp. att., c.c., non è causa di nullità della nomina del gestore, ma è semplice motivo di revoca dell’incarico professionale (sentenza n.3145/2019 pubblicata il 27 marzo 2019, R.G. 39630/2017). In senso conforme si è espresso il Tribunale Verona (sez. III, sent. 13 novembre 2018, n. 2515), secondo cui l’Amministratore che non attende all’obbligo di formazione periodica di cui all’art. 71-bis disp.att. c.c. commette grave irregolarità che può dar luogo a revoca, ma la delibera di nomina non è affetta da nullità.
Seguendo tale soluzione, per ottenere tutela il condòmino dovrà non tanto impugnare la delibera di nomina, ma procedere con un apposito procedimento camerale, di competenza del Tribunale in composizione collegiale.
LA SOLUZIONE ADOTTATA DAL TRIBUNALE: È CORRETTA O MENO?
La soluzione adottata dal Tribunale di Milano merita di essere condivisa, essenzialmente per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, l’art. 71 bis, disp. att., c.c. non è norma di carattere imperativo, non rientrando tra quelle tassativamente individuate come tali dall’art. 72 disp. att. c.c., con la conseguenza che potrebbe ipotizzarsi una delibera assembleare che esoneri l’Amministratore dall’obbligo formativo.
In secondo luogo, va considerato che la frequentazione dei corsi obbligatori professionali non è un requisito prescritto nell’interesse generale, tale per cui la relativa violazione possa determinare in qualche modo la nullità della nomina del gestore, tanto è vero che tale prescrizione trova una deroga nell’ipotesi cui l’Amministratore sia anche condòmino nell’edificio ricevuto in gestione, senza che per l’effetto rilevi alcun limite dimensionale e, dunque, quand’anche si trattasse, addirittura, di un “Supercondominio”.
In realtà, la mancata osservanza dell’espressa previsione normativa dell’obbligatorietà dell’aggiornamento professionale, viene ad incidere sul rapporto di fiducia che deve sussitere nei confronti dell’Amministratore e delle sue capacità professionali; la conseguenza sarà la revocabilità dell’Amministratore per una di quelle “altre” “gravi irregolarità” di cui all’art. 1129, comma 12, c.c.