Introducendo la figura del Rappresentante, la Riforma del Condominio non si è soffermata sui suoi requisiti; in altre parole, non ha precisato chi possa essere nominato Rappresentante.
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CHI PUÒ ESSERE IL RAPPRESENTANTE?

Nei commenti vari all’istituto si dibatte se il Rappresentante debba necessariamente essere un Condomino o possa essere anche un terzo.

Secondo alcuni interpreti, la lettura severa e garantista del provvedimento del Garante della Privacy del 18 maggio 2006 (recante prescrizioni in materia di protezione dati e amministrazione dei condomini) parrebbe indurre ad una risposta negativa.

Tale teoria si basa, tra l’altro, sull’articolo 3.1 del suddetto provvedimento il quale prevede che, salva la presenza di una causa giustificatrice (quale il consenso dell’interessato o uno degli altri presupposti previsti all’art. 24 del Codice della Privacy), è illecita la comunicazione a terzi di dati personali riferiti ai partecipanti: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, mettendo a disposizione di terzi dati personali riportati nei prospetti contabili o dei verbali assembleari o, ancora, consentendo la presenza in Assemblea –il cui svolgimento è suscettibile di videoregistrazione in presenza del consenso informato dei partecipanti– di soggetti non legittimati a parteciparvi.

Dalla lettura di questa disposizione si ritiene si debbano escludere soggetti terzi rispetto ai partecipanti, così come anche eventuali tecnici o altri professionisti. Lo stesso Garante, nel medesimo provvedimento, ai fini della tutela della riservatezza, ha limitato la partecipazione all’Assemblea da parte di soggetti terzi (ad esempio, tecnici o consulenti) solo per trattare i punti all’ordine del giorno per i quali i partecipanti ne ritengano necessaria la presenza (si confronti il Provvedimento della medesima Autorità del 19 maggio 2000).

Secondo altri interpreti, nel silenzio della legge si deve ritenere legittima anche la nomina di un terzo estraneo al Condominio.

In particolare, si deve ritenere ammissibile la nomina di un tecnico, che andrà naturalmente retribuito. Del resto, nell’ipotesi di nomina del Rappresentante da parte dell’autorità giudiziaria, è prassi che il Tribunale si rivolga a professionisti, generalmente iscritti in appositi registri.

A nostro parere, quest’ultima pare la soluzione più ragionevole.

PUÒ ESSERE NOMINATO RAPPRESENTANTE L’AMMINISTRATORE?

Ci si chiede – poi – se possa essere nominato Rappresentante del Supercondominio l’Amministratore del singolo Condominio.

I primi commenti sulla Riforma erano orientati sull’incompatibilità tra le figure del Rappresentante e dell’amministrarìtore, sul presupposto di quanto previsto dal comma V dell’articolo 67 disp. Att. C.c. secondo cui “all’Amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque Assemblea”.

Successivamente, è stata proposta una nuova lettura dell’istituto, secondo cui, ferma restando, per evidenti pagioni di opportunità e conflitti d’interesse, l’incompatibilità a essere nominato Rappresentante per l’Amministratore del singolo Condominio che sia anche Amministratore del Supercondominio, in tutti gli altri casi non vi sarebbe ragione di non poter nominare l’Amministratore per i seguenti motivi:

  1. L’Amministratore interverrebbe nell’Assemblea del Supercondominio non in tale qualità ma in quella di Rappresentante con poteri molto più ampi di quelli che ha un semplice delegato (ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto), poteri conferitegli con un quorum più qualificato di quello occorrente per poter gestire in tutto e per tutto le parti comuni. E cioè l’Amministratore non interverrebbe attraverso un ampliamento delle sue attribuzioni ai sensi dell’articolo 1130 Codice civile ma in forza di un nuovo e diverso mandato.
  2. Non vi può essere alcun conflitto di interessi per decidere su argomenti relativi alle parti comuni gestite da altri soggetti. La preclusione di cui al V comma dell’articolo 67 disposizioni per l’attuazione del Codice civile riguarda il conferimento delle deleghe di un condomino per una determinata Assemblea ma non si riferisce alla rappresentanza dell’intero Condominio che nasce non a seguito di una delega ma di una deliberazione assembleare.
  3. La presunzione di una distinzione tra Rappresentante e Amministratore sancita dal IV comma della disposizione in esame che prevede le comunicazioni prima e dopo l’Assemblea tra due soggetti diversi non esclude che in caso di coincidenza dei soggetti tale attività risulta superflua ed anzi semplificherebbe il rapporto tra Amministratore del Supercondominio e partecipanti al Supercondominio.

Per tali motivi l’Amministratore del singolo Condominio sembrerebbe il soggetto più adeguato ad assolvere tale incarico con il vantaggio che una volta convocato dall’Amministratore del Supercondominio può direttamente convocare l’Assemblea del proprio Condominio per discutere gli argomenti per l’ordinaria gestione e riceverne le eventuali istruzioni.