INDICE CONTENUTI
1. INTRODUZIONE
2. L’ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE: IL QUADRO NORMATIVO
3. IL CONCETTO DI «HABITAT DOMESTICO»
4. LA NUOVA CONVIVENZA DEL GENITORE COLLOCATARIO
5. QUANDO INVECE L’ASSEGNAZIONE PUÒ ESSERE REVOCATA
6. L’ASSEGNAZIONE E IL DIRITTO DI PROPRIETÀ
7. COSA SUCCEDE QUANDO I FIGLI DIVENTANO MAGGIORENNI
8. CONCLUSIONI
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Un orientamento consolidato della Cassazione — ribadito di recente — chiarisce che la nuova convivenza del genitore collocatario non comporta la revoca dell’assegnazione della casa familiare. Il criterio è uno soltanto: l’interesse del minore a conservare il proprio habitat domestico.
Introduzione
La separazione viene pronunciata. La casa viene assegnata alla moglie, con cui vivono i figli minorenni. Dopo un anno, la moglie inizia una nuova relazione e il nuovo compagno si trasferisce nell’abitazione. Il marito — proprietario dell’immobile — chiede la revoca dell’assegnazione: se lei convive con un altro, perché lui dovrebbe continuare a rinunciare a casa sua?
La Cassazione risponde con un principio fermo: la nuova convivenza del genitore collocatario non è motivo sufficiente per revocare l’assegnazione della casa familiare. E lo ribadisce costantemente, da anni, con una giurisprudenza che ha trovato conferma anche nei provvedimenti più recenti del 2024 e del 2025.
L’assegnazione della casa familiare: il quadro normativo
L’istituto è disciplinato dall’art. 337-sexies del codice civile. La norma è chiara: il giudice assegna la casa familiare tenendo conto in via prioritaria dell’interesse dei figli. L’assegnazione segue il genitore collocatario, indipendentemente da chi sia proprietario dell’immobile.
Si tratta di un diritto di natura personale e non patrimoniale: l’assegnazione non serve ad arricchire il genitore collocatario, ma a tutelare la continuità abitativa dei figli. Per questo motivo, la Cassazione ha chiarito che il provvedimento di assegnazione non rientra nella categoria degli obblighi di mantenimento (Cass. n. 25353/2024).
Il concetto di «habitat domestico»
La giurisprudenza della Cassazione usa un’espressione precisa per descrivere la funzione dell’assegnazione: proteggere l’habitat domestico del minore, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime la vita familiare.
L’idea è che i figli abbiano diritto a subire il minor trauma possibile dalla separazione dei genitori. Costringerli a lasciare la casa in cui sono cresciuti — la loro camera, le loro abitudini, la loro scuola — aggiungerebbe un ulteriore sradicamento a quello già determinato dalla rottura del nucleo familiare.
La nuova convivenza del genitore collocatario
La questione più dibattuta è proprio questa: se il genitore collocatario intraprende una convivenza con un nuovo partner nella casa assegnata, il genitore proprietario ha diritto a chiedere la revoca?
La Cassazione risponde di no: la nuova convivenza non è di per sé causa di revoca dell’assegnazione. Il provvedimento può essere rivisto soltanto se e quando emerge che la nuova situazione è contraria all’interesse del minore. È una valutazione concreta, che il giudice deve compiere caso per caso — non una conseguenza automatica del solo fatto della convivenza.
Questo orientamento è stato confermato costantemente negli ultimi anni (Cass. n. 5738/2023, n. 23501/2023) e anche in pronunce recentissime che hanno affrontato il tema con riguardo a specifiche vicende familiari.

Quando invece l’assegnazione può essere revocata
L’assegnazione non è irrevocabile in assoluto. Può essere revocata — o modificata — se cambiano in modo significativo le condizioni che ne avevano giustificato la concessione. Ad esempio: se i figli diventano economicamente autosufficienti, se il genitore collocatario si trasferisce definitivamente altrove portando con sé i figli, o se il mantenimento nella casa risulta incompatibile con nuove esigenze documentate.
Ma la revoca deve sempre essere fondata su una valutazione dell’interesse del minore, non sulle esigenze patrimoniali o sulla moral indignation del genitore proprietario.
L’assegnazione e il diritto di proprietà
È frequente che il genitore proprietario lamenti di essere espropriato del proprio immobile a favore dell’ex coniuge — e ora anche del suo nuovo partner. È una sensazione comprensibile, ma giuridicamente non fondata.
Il diritto di proprietà non viene meno: rimane in capo al proprietario. Ciò che viene temporaneamente compresso è il diritto di godimento dell’immobile, in nome di un interesse superiore riconosciuto dalla legge. Quando le condizioni cambieranno — quando i figli diventeranno autonomi, quando la situazione si evolverà — il proprietario potrà tornare a disporre liberamente del bene.
Cosa succede quando i figli diventano maggiorenni
Il raggiungimento della maggiore età non determina automaticamente la revoca dell’assegnazione. La Cassazione ha chiarito che il diritto alla casa familiare può proseguire anche a favore dei figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti, purché la condizione di dipendenza non sia imputabile a loro stessa inerzia o volontà. È un equilibrio delicato, che i giudici valutano in concreto.
Conclusioni
L’assegnazione della casa familiare è uno degli aspetti più sensibili della separazione, e uno dei più frequenti terreni di conflitto. La regola è chiara: il criterio è l’interesse del minore, non il titolo di proprietà e non la vita sentimentale del genitore collocatario. Chi intende chiedere la revoca dell’assegnazione deve essere pronto a dimostrare un pregiudizio concreto per i figli — non è sufficiente la presenza del nuovo partner.
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