INDICE CONTENUTI
1. INTRODUZIONE
2. LA SVOLTA DELLE SEZIONI UNITE DEL 2018
3. LA TRIPLICE FUNZIONE DELL’ASSEGNO DIVORZILE
4. IL NESSO CAUSALE: LA RINUNCIA DEVE ESSERE PROVATA
5. COSA SUCCEDE SE IL CONIUGE RICHIEDENTE HA UN REDDITO PROPRIO
6. IL CONTRIBUTO ALLA VITA FAMILIARE SENZA RINUNCE CERTIFICATE
7. COME SI QUANTIFICA L’ASSEGNO
8. IL RUOLO DEL GIUDICE NELLA VALUTAZIONE COMPARATIVA
9. CONCLUSIONI
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Dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018 a oggi, la Cassazione ha costruito un sistema in cui l’assegno divorzile vale non come garanzia del tenore di vita matrimoniale, ma come riconoscimento dei sacrifici professionali condivisi. Le ordinanze n. 18506/2024 e n. 9887/2025 confermano: chi non prova le rinunce concrete rischia di non ottenere nulla. Chi le prova può ottenere molto.
Introduzione
Lui o lei ha tradito. Il coniuge tradito lo sa, lo ha scoperto, e in molti casi lo ha provato leggendo le conversazioni sul telefono del partner. Ma basta una chat di WhatsApp per ottenere l’addebito della separazione? E quelle conversazioni possono essere prodotte liberamente in giudizio?
Sono domande che arrivano ogni giorno negli studi legali che si occupano di diritto di famiglia. La risposta non è né semplice né univoca, e lo dimostra chiaramente l’ordinanza n. 4530 del 20 febbraio 2025 della Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, che ha affrontato con precisione il problema della prova documentale dell’infedeltà coniugale e del suo peso nel giudizio di separazione.
La svolta delle Sezioni Unite del 2018
Il punto di discontinuità è la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 18287 dell’11 luglio 2018. Con questa decisione, la Corte ha abbandonato definitivamente il criterio del «tenore di vita endoconiugale» come parametro esclusivo per la determinazione dell’assegno divorzile.
Prima di allora, il giudice confrontava il tenore di vita goduto durante il matrimonio con quello del richiedente dopo il divorzio: se ci fosse stato un divario significativo, l’assegno sarebbe scattato quasi automaticamente. La sentenza del 2018 ha rovesciato questa impostazione, affermando che l’assegno divorzile deve essere fondato su criteri equiordinati — assistenziale, compensativo e perequativo — da valutare congiuntamente, non in sequenza.
La triplice funzione dell’assegno divorzile
L’art. 5, comma 6, della legge sul divorzio (L. 898/1970) elenca i criteri che il giudice deve considerare. La giurisprudenza li ha ricondotti a tre funzioni distinte, che possono concorrere nello stesso caso.
Funzione assistenziale: garantire un sostentamento adeguato al coniuge privo di mezzi e impossibilitato a procurarseli per ragioni oggettive.
Funzione compensativa: riconoscere economicamente i sacrifici professionali sopportati da un coniuge per contribuire alla famiglia.
Funzione perequativa: riequilibrare il divario patrimoniale creatosi in conseguenza delle scelte di vita compiute durante il matrimonio.
Queste tre funzioni non sono alternative: un assegno può avere natura mista, e il giudice deve motivare quale combinazione di esse ne giustifica il riconoscimento e la quantificazione. Lo ha ribadito l’ordinanza n. 9887 del 15 aprile 2025 della Prima Sezione civile della Cassazione, che ha confermato come la determinazione dell’assegno debba sempre passare attraverso una «complessiva ponderazione dell’intera storia coniugale e della prognosi futura».
Il nesso causale: la rinuncia deve essere provata
L’ordinanza n. 18506/2024 della Cassazione ha confermato un principio tornato con frequenza nelle pronunce più recenti: la rinuncia professionale rileva ai fini dell’assegno soltanto se sussistono precise condizioni. Deve esserci un nesso causale tra la rinuncia e le esigenze familiari concrete. La scelta deve essere stata condivisa tra i coniugi. La rinuncia deve aver comportato un incremento del patrimonio familiare o dell’altro coniuge.
Non basta affermare genericamente di aver «sacrificato la carriera per la famiglia». Occorre dimostrare a quali opportunità concrete di lavoro o di avanzamento professionale si è rinunciato, e che quella scelta è stata il frutto di una decisione comune, non unilaterale.

Cosa succede se il coniuge richiedente ha un reddito proprio
Avere un reddito proprio non chiude automaticamente la porta all’assegno divorzile. Cambia però il terreno della valutazione. Se quel reddito garantisce al richiedente una reale autonomia economica, può venire meno la componente assistenziale dell’assegno; se invece permane uno squilibrio significativo, il giudice deve verificare da dove nasce.
Il punto decisivo non è che un ex coniuge guadagni più dell’altro. Il punto è dimostrare che quella distanza economica sia l’effetto delle scelte compiute durante il matrimonio: rinunce professionali, carichi familiari assunti in via prevalente, occasioni lavorative non coltivate per consentire all’altro coniuge di sviluppare carriera e patrimonio.
Per questo, un reddito dignitoso può ridurre o azzerare l’assegno quando non vi è prova di sacrifici familiari rilevanti. Ma non basta, da solo, a escluderlo quando il divario attuale è il risultato di un’organizzazione familiare condivisa che ha favorito economicamente uno dei coniugi a discapito dell’altro.
Il contributo alla vita familiare senza rinunce certificate
Su questo punto, l’ordinanza n. 24759 dell’8 settembre 2025 della Prima Sezione civile della Cassazione ha introdotto una precisazione importante: l’assegno divorzile in funzione compensativo-perequativa deve essere riconosciuto e adeguato all’apporto fornito dal coniuge richiedente che, pur in mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali, dimostri di aver dedicato il proprio tempo alla cura della famiglia e dei figli.
Ciò che ha ritenuto sufficiente la Corte: il contributo indiretto ai successi professionali dell’altro coniuge, la gestione esclusiva o prevalente della vita domestica e familiare, e il conseguente squilibrio economico al momento del divorzio. Quanto ricevuto in sede di ripartizione patrimoniale non assorbe questo profilo, che va valutato con criteri autonomi.
Come si quantifica l’assegno
Una volta accertato il diritto, il giudice deve quantificarne l’importo. I criteri sono quelli dell’art. 5, comma 6, L. 898/1970: condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare, reddito di entrambi, durata del matrimonio, età e stato di salute del richiedente.
Non esiste una formula matematica: ogni caso richiede una valutazione personalizzata. La proporzionalità è un principio cardine: l’assegno non può ridurre l’obbligato a condizioni economicamente indecenti, né può essere fissato in misura simbolica quando lo squilibrio è reale e documentato.
Il ruolo del giudice nella valutazione comparativa
Il giudice del divorzio deve svolgere una duplice comparazione: guardare al passato, per valutare i ruoli assunti durante il matrimonio e le scelte compiute; e guardare al presente, per verificare le condizioni economico-patrimoniali attuali di entrambi. Il Tribunale di Crotone, con la sentenza del 17 luglio 2025, ha offerto un’applicazione esemplare di questi principi, richiamando la svolta delle Sezioni Unite del 2018 e confermando il definitivo abbandono del tenore di vita come parametro esclusivo.
Conclusioni
L’assegno divorzile è uno strumento di equità, non di rendita. Chi lo chiede deve attrezzarsi per dimostrare concretamente i sacrifici subiti: rinunce professionali, contributo alla gestione familiare, squilibrio patrimoniale causalmente riconducibile alle scelte di coppia. Chi pensa di ottenerlo automaticamente, solo perché ha un reddito inferiore all’ex coniuge, rischia una sgradevole sorpresa.
La documentazione della propria storia coniugale e professionale è oggi un elemento centrale in ogni giudizio di divorzio. Costruire correttamente la propria posizione processuale — tanto per chi richiede l’assegno quanto per chi lo subisce — richiede un’analisi accurata e tempestiva della vicenda familiare nella sua interezza.
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