INDICE CONTENUTI
1. INTRODUZIONE
2. LA REGOLA GENERALE: IL NUOVO MATRIMONIO ESTINGUE L’ASSEGNO
3. LA CONVIVENZA MORE UXORIO: LA POSIZIONE DELLE SEZIONI UNITE
4. IL CASO DELLA RELAZIONE A DISTANZA: L’ORDINANZA N. 13175/2024
5. COSA RENDE «STABILE» UNA RELAZIONE AI FINI DELLA REVISIONE
6. L’ASSEGNO IN FUNZIONE ESCLUSIVAMENTE COMPENSATIVA: COSA CAMBIA
7. COME SI CHIEDE LA REVISIONE E DA QUANDO HA EFFETTO
8. CONCLUSIONI
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Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 32198/2021, hanno stabilito che una nuova convivenza non cancella automaticamente l’assegno divorzile, soprattutto se attribuito in funzione compensativa. Ma l’ordinanza n. 13175/2024 introduce un elemento inatteso: anche una relazione a distanza — senza coabitazione — può integrare gli estremi della convivenza stabile rilevante ai fini della revisione dell’assegno.
Introduzione
Lui divorzia, versa un assegno mensile all’ex moglie. Lei, dopo qualche tempo, inizia una nuova relazione con un uomo che vive in un’altra città — o addirittura all’estero. Non convivono. I loro incontri sono frequenti ma non quotidiani. Può questo giustificare la revoca dell’assegno divorzile?
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13175 del 14 maggio 2024, ha dato una risposta che ha sorpreso molti: sì, anche una relazione a distanza può configurare una convivenza more uxorio rilevante ai fini della revisione dell’assegno, se il legame è stabile e caratterizzato da reciproci impegni di assistenza morale e materiale. Un principio che vale la pena conoscere — e che si inserisce nel quadro già articolato tracciato dalle Sezioni Unite nel 2021.
La regola generale: il nuovo matrimonio estingue l’assegno
La legge sul divorzio (art. 5, comma 10, L. 898/1970) è inequivoca su un punto: il diritto all’assegno divorzile si estingue automaticamente con il nuovo matrimonio del beneficiario. Dal giorno delle nuove nozze, l’obbligo di versamento cessa senza bisogno di alcun provvedimento giudiziale.
La ratio è semplice: il nuovo coniuge assume gli obblighi di mantenimento che derivano dal nuovo vincolo matrimoniale. L’ex coniuge non è più tenuto a sostenere economicamente chi ha intrapreso un nuovo legame giuridicamente rilevante.
La convivenza more uxorio: la posizione delle Sezioni Unite
Più articolata è la disciplina della convivenza di fatto, senza matrimonio. Su questo punto, la sentenza delle Sezioni Unite n. 32198 del 2021 ha fissato il principio guida: la stabile convivenza di fatto del beneficiario con un nuovo partner non determina automaticamente la perdita del diritto all’assegno divorzile.
Le Sezioni Unite hanno tuttavia precisato una distinzione fondamentale. Se il beneficiario è ancora privo di mezzi adeguati — e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi — conserva il diritto all’assegno, ma soltanto «in funzione esclusivamente compensativa». La nuova convivenza incide sulla componente assistenziale dell’assegno — che può venire meno se il nuovo partner provvede al sostentamento — ma non necessariamente sulla componente compensativa, che rimunera i sacrifici compiuti durante il matrimonio.
Il caso della relazione a distanza: l’ordinanza n. 13175/2024
L’ordinanza n. 13175 del 14 maggio 2024 della Prima Sezione civile della Cassazione ha affrontato un caso per certi versi insolito. La ex moglie residente a Genova intratteneva una relazione sentimentale con un uomo residente in Germania. Non convivevano. La Corte d’Appello aveva escluso la convivenza more uxorio, e quindi negato la revoca dell’assegno.
La Cassazione ha cassato la sentenza di appello e rimesso gli atti alla Corte territoriale per una nuova valutazione. Il principio affermato è rilevante: la convivenza more uxorio non richiede necessariamente la coabitazione. Ciò che conta è l’esistenza di «un legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale». Quando non c’è coabitazione, la prova deve prendere in considerazione l’insieme dei fatti disponibili, valutati non atomisticamente ma nel loro complesso.

Cosa rende «stabile» una relazione ai fini della revisione
Il giudice, in presenza di una nuova relazione del beneficiario dell’assegno, deve valutare una serie di elementi: la frequenza degli incontri, le modalità di organizzazione della vita quotidiana, la condivisione delle spese, la reciprocità degli impegni di assistenza, la progettualità comune. La mera relazione sentimentale occasionale non basta.
La coabitazione è un elemento indiziario, non un requisito necessario. Viaggi frequenti, residenze alternate, spese condivise e impegni reciproci documentati possono essere sufficienti a integrare il concetto di convivenza more uxorio rilevante ai fini dell’assegno divorzile.
L’assegno in funzione esclusivamente compensativa: cosa cambia
Anche quando la relazione del beneficiario è provata come stabile, la revisione dell’assegno non è automatica se la sua funzione era esclusivamente compensativa. Quel riconoscimento economico — che serve a correggere il divario patrimoniale causato dalle scelte di vita durante il matrimonio — non dipende dalla vita affettiva attuale del beneficiario.
Chi versa un assegno divorzile e intende chiederne la revisione sulla base della nuova relazione dell’ex coniuge deve quindi, in primo luogo, verificare quale funzione avesse l’assegno originariamente riconosciuto. Se era solo compensativo, le chances di ottenere la revoca si riducono sensibilmente.
Come si chiede la revisione e da quando ha effetto
La revisione delle condizioni di divorzio — inclusa la modifica o la revoca dell’assegno — richiede un apposito ricorso al Tribunale. Non è possibile smettere unilateralmente di pagare: ciò configura un inadempimento, con conseguente azione esecutiva per gli arretrati e possibili risvolti penali.
La revisione opera dalla data della domanda giudiziale, non da quando è iniziata la relazione del beneficiario. Ogni mese di ritardo nella presentazione del ricorso è un mese di assegno non recuperabile.
Il ruolo del giudice nella valutazione comparativa
La nuova relazione dell’ex coniuge può giustificare la revisione dell’assegno divorzile — ma non è mai automatica, e nemmeno richiede necessariamente la coabitazione. L’ordinanza n. 13175/2024 ha spostato l’asse dalla forma della convivenza alla sostanza del legame: ciò che conta è la stabilità e la reciprocità del rapporto, non il dato anagrafico della residenza comune.
Prima di agire — o di rinunciare a farlo — è indispensabile una valutazione approfondita della propria situazione concreta e della funzione specifica dell’assegno riconosciuto.
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