Novità sull’assegnazione della Casa Coniugale

12 Marzo 2025

Articoli

AUTORE: Avv. Ruggero Armani

TAG: Casa coniugale, Diritto Immobiliare

INDICE CONTENUTI
1. INTRODUZIONE
2. IL CASO
3. LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE
4. MOTIVAZIONI
5. IMPLICAZIONI
6. MODALITÀ DI TRASCRIZIONE
7. EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE
8. CONCLUSIONI
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La recente ordinanza della Cassazione n. 12387/2022, depositata il 15 aprile, offre nuovi spunti di riflessione sull’annosa questione dell’assegnazione della casa coniugale, con particolare attenzione al tema dell’opponibilità ai terzi. La pronuncia, che verteva sull’opposizione di una madre all’esecuzione immobiliare dell’abitazione assegnatale in sede di separazione, rappresenta un importante punto di riferimento per la risoluzione di controversie simili.

La vicenda trae origine da un’ordinanza di assegnazione della casa coniugale a una madre, S.G., in quanto affidataria della figlia minore, nel giudizio di separazione dal marito, O.S.M. Tale provvedimento, tuttavia, non era stato trascritto.

Successivamente, l’immobile veniva interessato da un decreto di liberazione nell’ambito di una procedura esecutiva ex art. 560 c.p.c., commi 3 e 4. La donna si opponeva a tale decreto, facendo valere l’opponibilità del suo titolo di godimento.

La vicenda giudiziaria ha visto alterne decisioni:

  • il giudice dell’esecuzione accoglieva l’opposizione, ritenendo l’assegnazione opponibile nei limiti infranovennali;
  • il collegio, in sede di reclamo, ribaltava tale decisione, richiamando la novella di cui all’art. 155-quater c.c. (ora 337-sexies c.c.);
  • il Tribunale accoglieva nuovamente l’opposizione;
  • la Corte di Appello riformava la decisione di prime cure, affermando che la novella aveva implicitamente abrogato la L. n. 898 del 1970, art. 6, comma 6, u.p.

S.G. ricorreva quindi in Cassazione, lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 155-quater, 337-sexies, 2643, 2644, 1599 c.c., L. n. 868 del 1970, art. 6.

La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d’Appello.

La Suprema Corte ha affermato che, a seguito della riforma sull’affido condiviso e dell’introduzione dell’art. 155-quater c.c. (ora 337-sexies c.c.), l’assegnazione della casa coniugale è opponibile ai terzi solo se e quando trascritta, in quanto “l’assegnazione della casa familiare viene ad essere quindi opponibile a coloro che hanno acquistato diritti dopo la trascrizione”.

La Cassazione ha fondato la sua decisione su diversi punti chiave:

Bilanciamento degli interessi: La decisione della Cassazione mira a bilanciare la tutela della famiglia con la certezza dei rapporti patrimoniali, in linea con un principio di ragionevolezza ed equilibrio.

Evoluzione normativa: L’introduzione dell’art. 155-quater c.c. ha profondamente mutato il quadro normativo, superando la previgente disciplina che, in assenza di trascrizione, consentiva l’opponibilità ai terzi acquirenti del provvedimento di assegnazione della casa familiare entro nove anni dalla sua data.

Trascrizione quale requisito di opponibilità: La Suprema Corte ha chiarito che, a seguito della novella legislativa, la trascrizione del provvedimento di assegnazione costituisce il presupposto necessario per la sua opponibilità ai terzi.

L’ordinanza della Cassazione n. 12387/2022, pur confermando un orientamento giurisprudenziale già delineato, appare di fondamentale importanza poiché ribadisce con chiarezza la necessità della trascrizione ai fini dell’opponibilità ai terzi dell’assegnazione della casa coniugale.

La trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale avviene presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari del luogo in cui è situato l’immobile. Ai sensi dell’art. 2643, n. 8, c.c., devono essere trascritti “i provvedimenti di assegnazione della casa familiare, in quanto trascritti, sono opponibili ai terzi acquirenti, ai sensi dell’art. 1599 c.c.”.

La trascrizione può essere effettuata da uno dei coniugi o dal loro avvocato, presentando una copia autentica del provvedimento di assegnazione e una nota di trascrizione contenente le informazioni relative all’immobile e alle parti coinvolte.

La trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale produce i seguenti effetti:

Certezza dei rapporti giuridici: La trascrizione garantisce la certezza dei rapporti giuridici relativi all’immobile, tutelando sia il coniuge assegnatario che i terzi acquirenti.

Opponibilità ai terzi: Il provvedimento di assegnazione è opponibile a tutti coloro che hanno acquistato diritti sull’immobile successivamente alla trascrizione. Ciò significa che il coniuge assegnatario ha il diritto di continuare ad abitare la casa familiare anche se l’immobile viene venduto o pignorato.

L’ordinanza della Cassazione n. 12387/2022, pur confermando un orientamento giurisprudenziale consolidato, ribadisce con chiarezza l’importanza della trascrizione ai fini dell’opponibilità ai terzi dell’assegnazione della casa coniugale. La pronuncia sottolinea la necessità di una maggiore consapevolezza, da parte dei coniugi, dell’importanza di tale adempimento per la tutela dei propri diritti.


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