Animali domestici in condominio: il regolamento può vietarli?

1 Giugno 2026

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AUTORE: Avv. Ruggero Armani

TAG: Animali domestici in condominio, Diritto condominiale

INDICE CONTENUTI
1. Il punto di partenza: la riforma del 2012
2. Regolamento assembleare e contrattuale: una distinzione che conta
3. Cosa può fare il regolamento
4. La responsabilità del proprietario: la Cassazione non perdona
5. Come muoversi
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Cani, gatti, conigli. La questione degli animali domestici in condominio continua a generare contenziosi, e la giurisprudenza degli ultimi mesi ha prodotto pronunce importanti — e in parte contrastanti — che è utile conoscere prima di trovarsi coinvolti in una lite.

Dal 2013, l’art. 1138, ultimo comma, del Codice civile stabilisce espressamente che le norme del regolamento condominiale non possono vietare di possedere o detenere animali domestici. Una norma chiara nei principi, ma meno lineare nell’applicazione pratica — come dimostra il dibattito giurisprudenziale ancora aperto.



Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 134 del 28 gennaio 2025, ha dichiarato nulla la clausola di un regolamento condominiale contrattuale che vietava ai condomini di tenere animali domestici — in particolare cani — sostenendo che il divieto contrasta con una norma di ordine pubblico e che l’art. 1138 c.c. si applica a tutti i regolamenti, assembleari o contrattuali. Il Tribunale ha richiamato l’evoluzione della coscienza sociale che “vede gli animali domestici come componenti essenziali della vita affettiva e familiare”, nonché le normative europee sulla protezione degli animali in quanto esseri senzienti.

Solo qualche mese dopo, però, il Tribunale di Trento ha adottato una posizione diversa. Con la sentenza n. 712 del 6 ottobre 2025, ha ritenuto legittimo e vincolante il divieto contenuto nel regolamento contrattuale di una multiproprietà, valorizzando il fatto che la clausola era stata espressamente accettata da ciascun acquirente al momento del rogito. Secondo il Tribunale trentino, le limitazioni contenute nel regolamento contrattuale “risultano da espressioni incontrovertibilmente rivelatrici di un intento chiaro ed esplicito non suscettibile di dar luogo ad incertezze”. Significativa anche la distinzione operata rispetto alla multiproprietà — dove prevale la funzione turistico-ricettiva — rispetto al normale condominio residenziale.

La questione, come lo stesso Tribunale di Trento riconosce, non è stata ancora risolta in modo definitivo dalla Cassazione. Siamo di fronte a un contrasto tra orientamenti che rende indispensabile una valutazione caso per caso.

Al di là del divieto assoluto — che oggi appare difficilmente sostenibile nei condomini residenziali ordinari — il regolamento conserva ampi margini di intervento. Può imporre il guinzaglio obbligatorio nelle parti comuni, fissare percorsi dedicati, prevedere l’obbligo di pulizia immediata degli spazi comuni, limitare l’uso dell’ascensore per ragioni di igiene.

Ciò che non può fare è vietare in modo assoluto la detenzione di un animale domestico nell’appartamento privato.

Avere il diritto di tenere un animale non significa essere esenti da responsabilità. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 29784 del 11 novembre 2025, ha condannato i proprietari di quattro cani che abbaiavano ininterrottamente, imponendo loro di risarcire 3.000 euro a ciascuno dei quattro vicini danneggiati. Elemento di rilievo: i vicini non avevano presentato certificati medici di patologie da insonnia. La Suprema Corte ha chiarito che “la tranquillità è un bene giuridico tutelato”, e che i latrati incessanti protratti nel tempo superano la soglia di tollerabilità indipendentemente dall’assenza di un danno sanitario certificato.

In parallelo, il Tribunale di Pescara, con la sentenza n. 33 del 12 aprile 2025, ha precisato che il proprietario risponde dei danni arrecati dall’animale anche in caso di libertà di movimento incontrollata nelle parti comuni, configurandosi una responsabilità oggettiva.

Se si possiede un animale e si riceve una diffida da parte dell’amministratore, è fondamentale verificare la natura del regolamento (assembleare o contrattuale), il contenuto esatto della clausola e il contesto dell’immobile. Se invece si è il condomino che subisce il disturbo causato da un animale, gli strumenti a disposizione — diffida, azione risarcitoria, ricorso d’urgenza — sono concreti ed efficaci.

Lo Studio Legale Armani è a disposizione per valutare la situazione specifica e individuare la strategia più adeguata.


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