Il cane dopo la separazione: a chi viene affidato e chi paga le spese veterinarie

12 Agosto 2026

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AUTORE: Avv. Ruggero Armani

TAG: Affidamento del cane dopo la separazione, Diritto di famiglia

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INDICE CONTENUTI
1. INTRODUZIONE
2. IL VUOTO NORMATIVO: UNA LACUNA ANCORA APERTA
3. L’ANIMALE DOMESTICO COME «BENE» O COME «ESSERE SENZIENTE»?
4. SEPARAZIONE CONSENSUALE: L’ACCORDO TRA I CONIUGI
5. SEPARAZIONE GIUDIZIALE: COSA DECIDONO I TRIBUNALI
6. IL MICROCHIP NON DETERMINA LA PROPRIETÀ
7. LE SPESE VETERINARIE E STRAORDINARIE
8. CONCLUSIONI
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In assenza di una norma specifica, la giurisprudenza italiana ha progressivamente elaborato criteri per regolare le sorti degli animali domestici in caso di separazione. I Tribunali applicano per analogia la disciplina dei figli minori, ma con un criterio diverso: il benessere dell’animale, non la sua intestazione anagrafica.

Quando una coppia si separa, i beni vengono divisi, la casa viene assegnata, i figli vengono affidati. Ma il cane? Il gatto? L’animale che per anni ha vissuto al centro della famiglia, amato da entrambi, con cui magari dormivano insieme?

La questione dell’affidamento degli animali domestici in caso di separazione è sempre più frequente nei Tribunali italiani, e sempre più oggetto di decisioni che cercano di riempire un vuoto normativo che il legislatore non ha ancora colmato. Non esiste, ad oggi, una legge specifica che disciplini le sorti degli animali di affezione quando la coppia si scioglie. Eppure le pronunce dei Tribunali si moltiplicano, e con esse i criteri che i giudici applicano.

Il codice civile italiano considera gli animali come beni mobili: cose, in senso tecnico, soggette alle regole della proprietà. Eppure chiunque abbia condiviso la vita con un cane o un gatto sa che quella classificazione è profondamente inadeguata a descrivere la realtà del rapporto tra l’animale e la famiglia.

Il Parlamento ha più volte tentato di colmare questa lacuna, con disegni di legge che giaciono fermi da anni. Nel frattempo, sono i Tribunali a farsi carico del problema, con pronunce talvolta coraggiose che applicano categorie giuridiche non scritte per legge.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5322/2016, ha compiuto un passo importante: applicando per analogia la disciplina riservata ai figli minori in punto di separazione, ha riconosciuto che il legame dell’animale prescinde dal regime giuridico che legava le parti. In altre parole, la questione non si risolve semplicemente guardando chi ha acquistato l’animale o chi lo ha intestato: conta il legame affettivo concreto.

È un’impostazione che supera la visione dell’animale come semplice bene patrimoniale, avvicinandosi a quella di «essere senziente» — una categoria che altri ordinamenti europei hanno già recepito normativamente.

Se la separazione è consensuale, i coniugi sono liberi di regolare le sorti dell’animale come meglio credono. Possono inserire nell’accordo di separazione — che il giudice omologherà — le disposizioni sull’affidamento del cane o del gatto: chi lo tiene, con quale frequenza l’altro può vederlo, chi paga le spese veterinarie ordinarie e straordinarie.

Queste clausole sono perfettamente lecite e vincolanti. Non esiste alcuna norma che le vieti; anzi, i giudici in sede di omologa tendono a valorizzare la volontà dei coniugi in materia.



Quando la separazione è conflittuale e non si raggiunge un accordo, la questione arriva al giudice. Ed è qui che la giurisprudenza si fa interessante.

Il Tribunale di Foggia ha assegnato il cane a uno dei coniugi, riconoscendo all’altro un diritto di visita per alcune ore al giorno. Il Tribunale di Cremona ha disposto l’affido condiviso con ripartizione al 50% delle spese. Il Tribunale di Sciacca, con un decreto del 2019, ha affermato esplicitamente che il giudice può assegnare l’animale a chi garantisce le migliori condizioni per il suo benessere, in modo esclusivo o alternato, prescindendo dall’intestazione del microchip.

Il denominatore comune è il benessere dell’animale: un criterio che richiama quello dell’interesse superiore del minore, ma che lo adatta alle specificità della relazione tra uomo e animale.

Uno degli errori più comuni è ritenere che l’intestazione anagrafica del microchip risolva automaticamente la questione dell’affidamento. Non è così. I Tribunali hanno più volte chiarito che il microchip è un dato anagrafico, non un titolo proprietario: il cane può essere assegnato alla parte che garantisce le migliori condizioni di vita, indipendentemente da chi risulta intestatario nei registri.

Chi acquista un animale farebbe bene a non affidarsi esclusivamente all’intestazione del microchip come forma di tutela: in caso di separazione conflittuale, quel dato ha un peso limitato.

Anche la questione delle spese merita attenzione. I Tribunali che hanno disposto l’affido condiviso degli animali si sono spesso occupati anche della ripartizione delle spese veterinarie, ordinarie e straordinarie: visite di controllo, vaccinazioni, interventi chirurgici urgenti.

In assenza di accordo, il criterio più frequentemente applicato è quello della ripartizione proporzionale al tempo di permanenza dell’animale con ciascuno dei coniugi. Ma si tratta di soluzioni case by case, senza una regola generale.

La questione degli animali domestici nella separazione è un terreno in rapida evoluzione, in cui la giurisprudenza anticipa il legislatore. Chi affronta una separazione e ha un animale di affezione farebbe bene a non trascurare questo aspetto nella fase di trattativa: un accordo consensuale, chiaro e dettagliato, è di gran lunga preferibile a un contenzioso che i Tribunali gestiscono ancora senza una norma di riferimento.

La soluzione negoziata è sempre la più rapida, la meno costosa e — soprattutto — la più rispettosa del benessere dell’animale.

Un consulto con i professionisti dello Studio Legale Armani consente di valutare con precisione le opzioni disponibili e scegliere il percorso più adeguato alla situazione concreta. Non attendere che il conflitto si aggravi: il tempo, in queste situazioni, raramente è un alleato.


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